Superbonus, correzioni alla Camera: ok a varianti con integrazione della Cila. La singola violazione non azzera il beneficio

Approvate modifiche al Dl Semplificazioni bis

di Mariagrazia Barletta

Il Superbonus incamera alcune correzioni durante l'iter di conversione del Dl Semplificazioni bis (Dl 77 del 2020). Le Commissioni riunite Affari costituzionali e Ambiente hanno terminato l'esame del provvedimento ed hanno approvato un emendamento che apporta più di una modifica alla maxi-detrazione.

Il disegno di legge di conversione del Dl Semplificazioni bis domani, 21 luglio, approda in Aula, dopodiché al Senato difficilmente vi saranno spazi per modifiche (il Dl 77 va convertito entro il 30 luglio). Nessuna proroga in vista, nonostante sia stata richiesta da più parti, ma puntuali correzioni, alcune volte a superare alcune difficoltà nate con la riscrittura del ben noto comma 13-ter che ha agito sulla delicata questione dell'attestazione dello stato legittimo, ha circoscritto i casi in cui si rischia la decadenza del beneficio fiscale e ha introdotto un ricorso esteso alla Cila per gli interventi agevolati al 110 per cento.

In riferimento all'utilizzo della Cila per gli interventi ammessi al Superbonus, con l'emendamento viene attuata una correzione volta ad eliminare le difficoltà che erano emerse in merito alle varianti in corso d'opera. In caso di varianti in corso d'opera, queste - si legge nel testo dell'emendamento - sono comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della Cila presentata. Viene introdotta anche un'ulteriore facilitazione: per gli interventi del Superbonus non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la Segnalazione certificata di agibilità. Inoltre, si stabilisce che, in caso di opere classificate come attività di edilizia libera ai sensi del Dpr 380 del 2001 o della normativa regionale, nella Cila è richiesta la sola descrizione dell'intervento.

IL TESTO DELL'EMENDAMENTO APPROVATO

Viene inserita anche una precisazione che riguarda le cause di perdita del beneficio fiscale. Più nel dettaglio, se l'emendamento sarà confermato, le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non comporteranno la decadenza delle agevolazioni fiscali del Superbonus. Questo varrà, però, limitatamente alla irregolarità o omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applicherà limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.

Con una modifica all'articolo 13-ter, introdotto dal Dl Semplificazioni-bis, si introduce una importante precisazione. Gli interventi agevolabili con il Superbonus, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila). Rientrano in questo perimetro - viene ora aggiunto - e dunque sono soggetti alla Cila, anche gli interventi del Superbonus che coinvolgono le parti strutturali degli edifici o i prospetti.

Per gli interventi ammessi al Superbonus e per i lavori antisismici, di efficientamento energetico e ristrutturazione (di cui all'articolo 16-bis del Tuir) le dimensioni del cosiddetto cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono alla verifica della distanza minima di tre metri che il Codice civile impone (art. 873) per gli edifici non uniti e non realizzati uno in aderenza all'altro. 

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