Uso obbligatorio del Bim negli appalti, modifiche dal Mims alla timeline

Introdotti meccanismi premiali per l'uso di metodi e strumenti elettronici

È stato pubblicato ed è in vigore dal 3 agosto il decreto del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili che modifica il Dm 560 del 2017 con il quale sono stati scanditi i tempi di progressiva introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture.

Il Dm individua anche criteri premiali per l'uso di metodi e strumenti elettronici specifici, che le stazioni appaltanti possono utilizzare nel definire i criteri di aggiudicazione.

Le nuove scadenze

I cambiamenti nella timeline scattano dal 2022. 

Le stazioni appaltanti richiedono, in via obbligatoria, l'uso dei metodi e degli strumenti elettronici secondo la seguente tempistica:

  •  «per le opere di nuova costruzione ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2022»;
  • «per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici a decorrere dal 1° gennaio 2023»;
  • «per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2025».

Dm Mims 2 agosto 2021 

Dm Mit n. 560 del 2017

Uniformità garantita dalle norme tecniche

Al fine di assicurare uniformità di utilizzazione dei metodi e strumenti elettronici, le specifiche tecniche contenute nella documentazione di gara, nel capitolato informativo e nella restante documentazione di gara, devono fare riferimento alle norme tecniche di cui al Regolamento UE n.1025/2012 secondo il seguente ordine:

a) norme tecniche europee di recepimento obbligatorio in tutti i Paesi dell'Ue, pubblicate in Italia quali UNI EN oppure UNI EN ISO;

b) norme tecniche internazionali ad adozione volontaria pubblicate in Italia quali UNI ISO;

c) norme tecniche nazionali negli ambiti non coperti dalle UNI EN ed UNI ISO, pubblicate in Italia quali UNI.

In assenza di norme tecniche  si fa riferimento ad altre specifiche tecniche nazionali od internazionali di comprovata validità.

Criteri premiali per incentivare l'uso del Bim (e non solo)

Le stazioni appaltanti possono introdurre, nell'ambito dei criteri di aggiudicazione dell'offerta e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 95 del Codice dei Contratti, punteggi premiali per l'uso di metodi e strumenti elettronici specifici.

Nell'ambito di tali criteri possono rientrare, a titolo esemplificativo:

a) proposte metodologiche per integrare gli aspetti di gestione del progetto con la gestione della modellazione informativa;

b) proposte metodologiche per l'implementazione dell'offerta di gestione informativa e del piano di gestione informativa in relazione alle esigenze di cantierizzazione, anche con strumenti innovativi di realtà aumentata e di interconnessione tra le entità presenti in cantiere;

c) proposte metodologiche volte a consentire un'analisi efficace dello studio, tra l'altro, di varianti migliorative e di mitigazione del rischio;

d) proposte che consentano alla stazione appaltante di disporre di dati e informazioni utili per l'esercizio delle proprie funzioni ovvero per il mantenimento delle caratteristiche di interoperabilità dei modelli informativi;

e) previsione di modalità digitali per la tracciabilità dei materiali e delle forniture e per la tracciabilità dei processi di produzione e montaggio, anche ai fine del controllo dei costi del ciclo di vita dell'opera;

f) proposte volte ad utilizzare i metodi e gli strumenti elettronici per raggiungere obiettivi di sostenibilità ambientali anche attraverso i principi del green public procurement;

g) previsione di strumenti digitali per aumentare il presidio di controllo sulla salute e sicurezza dei lavori e del personale coinvolto nell'esecuzione;

h) previsione di modelli digitali che consentano di verificare l'andamento della progettazione e dei lavori e/o che consentano di mantenere sotto controllo costante le prestazioni del bene, compresi i sistemi di monitoraggio e sensoristica.

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