Pnrr, con l'appalto integrato tutelato l'onorario del progettista

Maxi-concorso scuole innovative: aggiudicazione interventi entro il 31 marzo 2023

di Mariagrazia Barletta

Per le opere finanziate con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, del Piano nazionale per gli investimenti complementari e con i fondi strutturali dell'Unione europea, nel caso in cui si faccia ricorso all'appalto integrato, al progettista individuato dall'impresa devono essere richiesti idonei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali.

Inoltre, sempre in caso di appalto integrato, la stazione appaltante deve indicare nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta dell'onorario spettante al progettista. Gli oneri di progettazione sono indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato.

A prevedere tutele per i progettisti coinvolti nelle procedure di progettazione ed esecuzione delle opere del Pnrr, del Pnc o finanziate con fondi strutturali dell'Ue, è un emendamento al decreto Pnrr approvato in Commissione Bilancio alla Camera.

Inoltre, al fine di promuovere la massima partecipazione ai bandi di assegnazione delle risorse del Pnrr o del Pnc destinate alla realizzazione di opere pubbliche, le procedure di affidamento dell'attività di progettazione possono essere espletate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione previsti dal Codice dei contratti pubblici.

Con un altro emendamento al Dl Pnrr, anch'esso approvato in Commissione Bilancio, viene anche modificato l'articolo 24 che prevede la realizzazione, tramite concorso di progettazione, di scuole innovative. Viene specificato che, ai fini dell'affidamento degli incarichi di progettazione, i vincitori devono essere in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, che dunque devono essere specificati nel bando.

Una rettifica che mette al riparo da eventuali errori. Il bando per 52 scuole innovative, lanciato dal Miur a maggio 2016, non aveva indicato i requisiti tecnico-professionali ed economici che i concorrenti avrebbero dovuto possedere ai fini dell'affidamento della progettazione. L'Anac, interpellata dalla Struttura di missione per l'edilizia scolastica della Presidenza del Consiglio dei ministri, affermò che mancando tale elemento nel bando, non era possibile affidare i successivi gradi di progettazione ai vincitori tramite una procedura negoziata, ma occorreva una gara per l'affidamento dei correlati servizi di ingegneria, o un ulteriore concorso di progettazione o ancora un appalto di servizi di progettazione, come previsto dall'art. 156, comma 5, del D.lgs. 50/2016.

Il termine massimo per l'aggiudicazione degli interventi del prossimo maxi-concorso per scuole innovative sarà fissato con decreto del ministro dell'Istruzione. In ogni caso, per poter rispettare gli obiettivi del Pnrr, non si dovrà andare oltre il 31 marzo 2023.

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