Legge europea, ok definitivo alla Camera: le novità per gli appalti

di Mariagrazia Barletta

Gare di architettura e ingegneria allargate agli enti no profit. Il progettista incaricato di supportare il Responsabile unico del procedimento (Rup) può affidare a terzi consulenze specialistiche nei settori dell'energia, dell'ambiente, dell'acustica. Cade la possibilità che un operatore economico possa essere escluso da una procedura di gara quando la causa di esclusione riguardi non già l'operatore ma un suo subappaltatore. Sono alcune delle novità apportate dalla legge europea approvata in via definitiva alla Camera.

Il testo, atteso in Gazzetta ufficiale, modifica in più punti il Codice dei contratti pubblici.
Ecco alcune novità, tutte contenute nell'articolo 10 della legge.

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Legge europea: novità per l'adozione dei Sal e per i certificati di pagamento

Il testo dell'art. 10 della legge europea

Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica

Con una modifica all'articolo 31 del Dlgs 50 del 2016 viene permesso al progettista incaricato di supportare il Responsabile unico del procedimento (Rup) di affidare a terzi consulenze specialistiche nei settori dell''energia, dell'ambiente, dell'acustica e in altri ambiti non attinenti alla disciplina dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze. Resta ferma la responsabilità del progettista sulle attività subappaltate.

Servizi di architettura e ingegneria anche per le fondazioni senza scopo di lucro

Le fondazioni senza scopo di lucro possono partecipare alle gare per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria. L'ampliamento dell'elenco degli operatori economici ammessi alle procedure di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria passa per una modifica all'articolo 46 del Codice degli Appalti. Ne entrano a far parte anche gli enti no profit e le fondazioni. Difatti, sono ammessi anche «altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura», con la precisazione che ciò deve avvenire «nel rispetto dei princìpi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati».

Si tratta di una modifica che recepisce quanto recentemente deciso dalla Corte di giustizia Ue, che nella sentenza dell'11 giugno 2020, C‑219/19 ha stabilito che il diritto nazionale non può vietare ad una fondazione senza scopo di lucro, che è abilitata ad offrire taluni servizi sul mercato nazionale, di partecipare a procedure di aggiudicazione di appalti pubblici aventi ad oggetto la prestazione degli stessi servizi. I requisiti che dovranno essere posseduti dai nuovi soggetti abilitati a partecipare alle procedure per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria saranno stabiliti da un decreto del ministero delle Infrastrutture.

Il Dm dovrà fare particolare riferimento all'obbligo di nomina di un direttore tecnico, alla verifica del contenuto dell'oggetto sociale, agli obblighi di regolarità contributiva, di comunicazione e di iscrizione al casellario dell'Anac, nonché all'obbligo di assicurazione per lo svolgimento delle prestazioni professionali.

L'operatore economico non può essere escluso a causa del subappaltatore

Un'altra modifica importante al Codice riguarda i motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione. Con un ritocco all'articolo 80 cade la possibilità che un operatore economico possa essere escluso da una procedura di gara, quando la causa di esclusione riguardi non già l'operatore ma un suo subappaltatore proposto obbligatoriamente in sede di offerta.

Gravi violazioni in materia fiscale

Sempre con una modifica all'articolo 80 si prevede l'emanazione di un decreto dei ministeri dell'Economia e delle Infrastrutture, che definisca quali sono le gravi violazione non definitivamente accertate in materia fiscale in base alle quali un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto. Il decreto dovrà definire i limiti e le condizioni che determinano l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni fiscali non definitivamente accertate «che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro».

Cade l'obbligo di indicare la terna di subappaltatori in sede di offerta

A seguito delle modifiche all'articolo 105 (commi 4 e 6) del Codice, il concorrente non è più obbligato ad indicare la terna di subappaltatori in sede di offerta, per appalti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie Ue, o, indipendentemente dall'importo a base di gara, per le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa. Viene inoltre stabilito che, a dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione, sia il medesimo subappaltatore e non già il concorrente che subappalta le attività. Di conseguenza, la legge europea dispone anche l'abrogazione della disciplina transitoria relativa al subappalto, contenuta  nel Dl 32 del 2019 (articolo 1, comma 18).

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