Superbonus e altri bonus edilizi, Dl Antifrodi bis in vigore: tre le possibilità di cessione

Confermata la linea dura per le false attestazioni

Tre le possibilità di cessione, di cui due in modalità "controllata", ossia effettuate solo verso le banche, le imprese di assicurazione o gli intermediari finanziari. È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale e va in vigore dal 26 febbraio, il Dl Antifrodi bis che alleggerisce la stretta sulla cessione dei crediti introdotta, sia per il Superbonus che per gli altri bonus "minori", dal decreto Sostegni ter.

Confermato l'inasprimento delle sanzioni per i professionisti che firmano le asseverazioni e le attestazioni.

In caso di sconto in fattura, l'impresa può cedere il credito maturato solo altre due volte ma esclusivamente alle banche, alle imprese di assicurazione e agli intermediari finanziari. Lo stesso vale per la cessione del credito: dopo la prima cessione a qualsiasi soggetto sono consentiti solo altri due passaggi, ma solo verso istituti controllati.

Il Dl Antifrodi bis pubblicato in "Gazzetta"

Professionisti, sanzioni anche oltre 100mila euro e reclusione fino a 5 anni

Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni «espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevati sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50mila euro a 100mila euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per gli altri la pena è aumentata».

Polizza Rc professionale: massimale pari almeno all'importo degli interventi

Per i tecnici, il massimale della polizza di assicurazione della responsabilità civile non va più commisurato al numero di attestazioni o asseverazioni rilasciate e non si fa più riferimento al valore minimo di 500mila euro.  Con le nuove regole, il massimale deve essere almeno pari all'importo dell'intervento per quale il professionista redige attestazioni o asseverazioni.

Le cessioni non possono essere parziali, obbligatorio il codice univoco

Il credito non può essere oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle Entrate. Viene introdotto un codice identificativo univoco del credito ceduto per consentire la tracciabilità delle cessioni. Più nel dettaglio, al credito è attribuito un codice univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni. Le modalità del nuovo meccanismo saranno definite con un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate e si applicheranno nel caso in cui le comunicazioni relative alla prima cessione o allo sconto in fattura vengano inviate all'amministrazione finanziaria a partire dal prossimo 1° maggio.

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