La ricostruzione (non fedele) di edifici in aree tutelate ex lege diventa ristrutturazione e accede ai bonus edilizi

La novità confermata dal Dl Energia diventato legge

di Mariagrazia Barletta

La demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti sono ora classificati come ristrutturazione edilizia anche se riguardano immobili ricadenti in aree sottoposte a tutela paesaggistica dalla legge e se non vengono mantenuti: sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche e anche se c'è un incremento del volume. La novità (anticipata lo scorso 13 aprile su questo sito) è confermata ed è contenuta nel Dl Energia diventato legge dopo l'approvazione definitiva avvenuta in Senato. Si attende ora la pubblicazione della legge in Gazzetta ufficiale.

Le aree sottoposte a tutela dalla legge sono quelle prima tutelate dalla legge 431 del 1985 e oggi ricomprese nell'articolo 142 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, ossia: le fasce costiere e le rive dei laghi per una profondità di 300 metri, le rive dei corsi d'acqua per una fascia di 150 metri, i boschi e e le foreste e i terreni montani eccedenti i 1200 metri di altitudine, per gli Appennini e le montagne delle Isole, i 1600 metri per le Alpi. E poi: i vulcani, i parchi e le riserve regionali, le zone di interesse archeologico, etc..

Dunque, vengono sottratti dalla classificazione di nuova costruzione per entrare in quella di ristrutturazione edilizia, gli interventi di demolizione e ricostruzione e quelli di ripristino di edifici crollati o demoliti che riguardano edifici ricadenti nelle aree tutelate ex lege e ciò vale anche se il nuovo immobile non costituisce una ricostruzione fedele della preesistenza, ossia se differisce dal precedente per sagoma, prospetti, maggior volume, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche. In questo modo, non solo si rende più facile il recupero di tali immobili, ma, rientrando ora tali interventi nel novero della ristrutturazione edilizia, si rende possibile anche l'accesso ai bonus edilizi.

Oltre a cambiare la definizione di ristrutturazione edilizia, la nuova legge (articolo 28, comma 5-bis) modifica anche l'elenco degli interventi sottoposti al permesso di costruire. Tra i quali - non appena sarà in vigore la legge di conversione - saranno dunque ricompresi gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici ricadenti in aree sottoposte a tutela paesaggistica dalla legge, o il ripristino di edifici, crollati o demoliti, ricadenti nelle medesime aree, in entrambi i casi anche qualora siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di volumetria.

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