Legge Aiuti, si punta ancora sulle rinnovabili: nuove semplificazioni in arrivo

di Mariagrazia Barletta

Con il rincaro del costo dell'energia, l'Italia punta diritto sullo sviluppo delle rinnovabili, semplificando le procedure amministrative. Ci ha pensato prima il Dl Energia (Dl 17 del 2022) con un numero consistente di misure a favore delle Fer, tra l'altro facendo ricadere il fotovoltaico e il solare termico nel novero della manutenzione ordinaria, qualsiasi siano le modalità di installazione sui tetti, poi altre semplificazioni sono state introdotte con il Dl Energia 2 e ora proseguono sulla stessa Scia anche il Dl Aiuti (Dl 50 del 2022 ) e la sua legge di conversione. 

Tante le novità per le rinnovabili, nel testo del Dl 50 del 2022 che sta per essere convertito in legge: dalla proroga dell'efficacia del permesso di costruire per gli impianti soggetti ad autorizzazione unica, all'ampliamento delle aree idonee ope legis, dalle facilitazioni per l'installazione di impianti per strutture turistiche e termali all'introduzione di deroghe per la creazione di comunità energetiche rinnovabili anche in aree del Demanio militare.

Proroga dell'efficacia del permesso di costruire per gli impianti soggetti ad autorizzazione unica

Con una modifica introdotta alla Camera, viene modificato il Testo unico dell'Edilizia (articolo 15, comma 2), al fine di prolungare fino a tre anni dal rilascio del permesso di costruire il termine entro cui devono essere iniziati i lavori per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili autorizzati con il procedimento di cui all'articolo 12 del Dlgs. 387 del 2003, relativo all'autorizzazione unica.

Criteri uniformi per la valutazione dei progetti

Il decreto assegna alla competente Direzione generale del ministero della Cultura il compito di stabilire criteri uniformi per la valutazione dei progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili. L'obiettivo è stabilire dei principi omogenei volti a facilitare la conclusione dei procedimenti, assicurando che la motivazione delle eventuali valutazioni negative dia adeguata evidenza della sussistenza di stringenti, comprovate e puntuali esigenze di tutela degli interessi culturali o paesaggistici.

Ampliato il perimetro delle aree idonee ope legis e dunque delle procedure accelerate

Il provvedimento interviene sul Dlgs 199 del 2021 (di recepimento della cosiddetta Red II) per ampliare l'elenco delle aree considerate idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili. Più nel dettaglio, si allarga il perimetro delle aree idonee ope legis (si veda lo specchietto in basso) e dunque il raggio d'azione delle procedure accelerate specifiche per le aree idonee.

Viene aggiunto un nuovo punto all'elenco delle aree idonee ope legis, che ora comprendono anche quelle aree che non ricadono nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e paesaggistici e nemmeno nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte II (Beni culturali) oppure dell'articolo 136 (aree e immobili di notevole interesse pubblico, ossia bellezze individue e d'insieme) del medesimo Codice. La fascia di rispetto, viene precisato, è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici.

Resta in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 30 del decreto-legge n. 77/2021, che interviene sulla disciplina dell'autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, stabilendo che nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il ministero della Cultura si esprime nell'ambito della Conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante.

La legge Aiuti modifica, inoltre, una voce dell'elenco delle aree idonee e in particolare quella che riconosce come tali i siti degli impianti fotovoltaici già esistenti in cui sono eseguiti interventi di modifica sostanziale anche con l'aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 3 MWh per ogni MW di potenza dell'impianto fotovoltaico. La modifica riguarda proprio la capacità dei sistemi di accumulo che viene portata a 8 MWh per ogni MW di potenza dell'impianto.

Come accennato, il riconoscimento di un'area come idonea rende applicabili le procedure autorizzative semplificate previste per tali aree dal Dlgs 199 del 2021, secondo cui, nei procedimenti di autorizzazione (inclusa la Via), l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante e, inoltre, i termini delle procedure autorizzative sono ridotti di un terzo.

Questa disciplina speciale e accelerata, per effetto del Dl Aiuti, è estesa - se ricadenti nella aree idonee -  anche alle infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, qualora strettamente funzionale all'incremento dell'energia producibile da fonti rinnovabili.

Sono aree idonee ex lege anche le cave e le miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale. Col Dl Aiuti si specifica che sono considerate aree idonee anche le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento.

Cosa sono le aree idonee
Il Dlgs 199 del 2021 (art. 20) ha demandato ad un decreto interministeriale l'individuazione dei princìpi e dei criteri per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, con l'obiettivo di soddisfare la potenza individuata dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili. Va ricordato che l'Italia intende perseguire un obiettivo di copertura, nel 2030, del 30% del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili, prevedendo per il 2030 un consumo finale lordo di energia di 111 Mtep, di cui circa 33 Mtep da fonti rinnovabili. I decreti interministeriali citati hanno anche il compito di stabilire la ripartizione, tra le Regioni e le Provincie autonome, della potenza da installare. Conformemente ai princìpi stabiliti dai ministeri, sono poi le Regioni e le Provincie autonome a individuare le aree idonee. Nel frattempo che questo iter si concluda, il Dlgs 199 del 2021 ha individuato un elenco di aree idonee, che dunque sono aree idonee ope legis.

Facilitazioni per impianti di strutture turistiche e termali

Viene introdotta una facilitazione, seppure temporanea, per le strutture turistiche e termali che realizzano progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di potenza non superiore a 1.000 kWp. Tali progetti, per un periodo di 24 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del Dl Aiuti, sono realizzabili con il regime amministrativo della Dila (Dichiarazione inizio lavori asseverata), purché siano finalizzati all'utilizzo dell'energia autoprodotta per i fabbisogni delle strutture e a condizione che le aree su cui gli impianti sono installati siano collocate fuori dei centri storici e non siano soggette a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Regime Pas per impianti flottanti

Vengono sottoposti al regime amministrativo della Procedura amministrativa semplificata (Pas) gli impianti solari fotovoltaici di potenza sino a 10 MW collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici, compresi gli invasi idrici delle cave dismesse, o installati a copertura dei canali di irrigazione.

Cos'è la Pas | art. 6 Dlgs n. 28/2011
Il proprietario dell'immobile, o chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse, presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, almeno 30 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Per la Pas vale il meccanismo del silenzio assenso: trascorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della Pas, senza riscontri o notifiche da parte del Comune, è possibile iniziare i lavori.
(Fonte: Dossier Dl Aiuti - Centro studi della Camera)

Incremento delle rinnovabili per il settore agricolo

Vengono introdotti aiuti in favore delle imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale che installano impianti da rinnovabili sulle coperture delle proprie strutture produttive, aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare. A tali soggetti è inoltre consentita la vendita in rete dell'energia elettrica prodotta.

Comunità energetiche su beni del Demanio militare e nei porti

La legge Aiuti consente al Ministero della difesa e ai terzi concessionari di tali beni del demanio militare di costituire comunità energetiche rinnovabili, anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali. Tutto ciò è facilitato grazie all'introduzione di alcune deroghe a requisiti specifici previsti dalla normativa in materia di Cer. In particolare, nell'ambito della Difesa, le Cer possono essere costituite anche per impianti superiori a 1 MW e con facoltà di accedere agli incentivi anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica. Analogamente, viene consentito anche alle Autorità di sistema portuale di dar vita a comunità energetiche rinnovabili, ma resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette.

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