Superbonus e altri bonus edilizi, sopra i 516mila euro lavori solo ad imprese con Soa

Il nuovo obbligo in vigore dal 1° gennaio

di Mariagrazia Barletta

Da pochi giorni, ossia dal 1° gennaio 2023, per lavori di importo superiore a 516mila euro, si accede al Superbonus, nonché ai bonus cosiddetti «minori» per i quali si richiede lo sconto in fattura o si opta per la cessione del credito, solo se l'impresa esecutrice è in possesso di attestazione Soa. A prevederlo era stato il secondo Dl Energia (o Dl Ucraina, ossia il decreto 21 del 2022), prevedendo che la nuova disposizione andasse in vigore con il 2023.

Dunque, dal 1° gennaio 2023, se i lavori superano l'importo di 516mila euro, si può beneficiare dei bonus edilizi e del Superbonus solo se l'impresa esecutrice è in possesso dell'attestazione Soa, ossia della certificazione obbligatoria per le imprese che partecipano agli appalti pubblici di importo superiore a 150mila euro, rilasciata da una società organismo di attestazione, dunque autorizzato e vigilato dall'Anac, l'Autorità Anticorruzione. Un iter, quello dell'attestazione, che - va ricordato - serve a certificare che l'impresa abbia i requisiti di qualificazione per partecipare alle gare pubbliche, relativamente a determinate categorie di lavori.

Come si diceva, la disposizione appena andata in vigore vale per il Superbonus e non solo, si applica anche ad altri bonus quando si opta per lo sconto in fattura o per la cessione del credito. Gli altri bonus sono quelli cosiddetti «minori», ossia: le detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio, l'ecobonus, il sismabonus, le detrazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica elettrica e lo sgravio per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche.

L'intento della misura è far sì che i lavori beneficianti di risorse pubbliche siano eseguiti da imprese qualificate. La norma che ha introdotto obbligo di attestazione Soa per i bonus edilizi prevede anche una sorta di periodo transitorio: dal 1° gennaio e fino al 30 giugno 2023 possono eseguire i lavori agevolati tramite Superbonus e bonus minori anche le imprese che al momento della firma del contratto di appalto abbiano già sottoscritto, con una società organismo di attestazione qualificata, un contratto finalizzato al rilascio dell'attestazione Soa.

L'obbligo non si applica ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl Energia 2 (21 maggio 2022), nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa (ai sensi dell'articolo 2704 del codice civile) anteriore 21 maggio 2022.

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