Bonus edilizi e Soa: non va replicato tutto il complesso meccanismo dei lavori pubblici

I chiarimenti - richiesti dall'Ance - della Commissione consultiva per il monitoraggio del Csllpp

di Mariagrazia Barletta

Da gennaio 2023, per lavori di importo superiore a 516mila euro, si accede al Superbonus, nonché ai bonus cosiddetti «minori» per i quali si richiede lo sconto in fattura o si opta per la cessione del credito, solo se l'impresa esecutrice è in possesso di attestazione Soa. A prevederlo è stata la legge di conversione del Dl Energia 2 (decreto 21 del 2022) con l'articolo 10-bis.

Sollecitata da alcune richieste di chiarimento avanzate dall'Ance, la Commissione consultiva per il monitoraggio del Consiglio superiore dei lavori pubblici ha elaborato un'articolata risposta su questo tema. La norma, ricorda la Commissione, ha l'obiettivo di garantire che i lavori sul patrimonio edilizio esistente, soprattutto se rilevanti dal punto di vista economico, siano realizzati da imprese in possesso dell'esperienza e delle competenza richieste a garanzia della corretta esecuzione.

La norma, nel rimandare al "Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici" del Codice Appalti (articolo 84), non chiede - spiega la Commissione - di replicare, anche nei lavori privati che usufruiscono dei bonus edilizi, tutto il complesso meccanismo pensato per i lavori pubblici. L'obiettivo è, invece, garantire la moralità, la professionalità e la presenza reale sul mercato dell'impresa.

«Tali requisiti - secondo la Commissione - si intenderanno verificati con la dimostrazione da parte dell'impresa esecutrice (obbligatoria solo per contratti di appalto/subappalto con importo superiore a 516.000,00 euro) della certificazione Soa a prescindere dal riferimento alla categoria e classifica corrispondenti alla natura e all'importo dei lavori da eseguire».

«Una interpretazione in tal senso della norma è, d'altro canto, tesa anche a favorire l'attività di verifica posta in capo al committente (soggetto che potrebbe, oltretutto, non disporre delle competenze necessarie) che non sarà tenuto di conseguenza a procedere allo scorporo delle lavorazioni previste dal contratto o all'identificazione della categoria delle lavorazioni al fine di individuare la tipologia di attestazione Soa di cui l'impresa deve dimostrare il possesso».

Secondo la Commissione possono essere considerate idonee e coerenti con i lavori oggetto dei bonus edilizi, nel senso richiesto dalla norma, le seguenti categorie Soa:

• OG1 (Edifici civili e industriali)
• OG2 (Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela)
• OG11 (impianti tecnologici)
• OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi)
• OS21 (Opere strutturali speciali)
• OS28 (impianti termici e di condizionamento)

Inoltre, afferma la Commissione, «non sarà necessario l'esatto possesso di un attestato nella classifica di importo che sarebbe stata richiesta in un appalto pubblico, ma può essere ritenuto sufficiente il possesso della prima classifica».

Infine, gli obblighi di attestazione Soa saniti dall'art.10-bis non si applicano ai contratti di appalto relativi ad interventi già avviati e in corso di esecuzione alla data del 21 maggio 2022 e nemmeno ai contratti di appalto i cui lavori non siano ancora stati avviati al momento dell'entrata in vigore della norma, ma la cui sottoscrizione risulti essere stata effettuata, comunque, in data anteriore al 21 maggio 2022.

«Per dimostrare la data certa della sottoscrizione è possibile fare riferimento allo scambio dei documenti contrattuali, tramite mail o Pec, al verbale di assemblea di condomino o, più in generale, ad altre modalità similari che risultino tracciabili. Nei suddetti casi, quindi, le imprese affidatarie o subappaltatrici continuano ad operare senza dover possedere la certificazione SOA e ciò anche se l'importo dei valori è superiore alla soglia dei 516.000,00 euro e anche se i lavori dovessero proseguire nel 2023».

di Mariagrazia Barletta

La risposta della Commissione per il monitoraggio del Csllpp

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