Decreto Lavoro: misure di tutela dei cantieri estese agli autonomi

Modificato il Tu Sicurezza (DLgs 81 del 2008)

Obbligo per i datori di lavoro di nominare il medico competente se richiesto dalla valutazione dei rischi. Estensione ai lavoratori autonomi di alcune misure di tutela previste nei cantieri. E, obbligo di formazione specifica anche per il datore di lavoro nel caso utilizzi attrezzature di lavoro cui sono associati rischi specifici, con conseguenti sanzioni in caso di inosservanza. Sono alcune delle misure introdotte dal Dl Lavoro (Dl 48 del 2023), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 4 maggio, attraverso puntuali modifiche al Tu sulla Sicurezza (DLgs 81 del 2008).

Il testo del decreto (si veda l'art.14)

Viene esteso l'obbligo, per il datore di lavoro, di nominare il medico competente. La nomina, infatti, va effettuata anche al di fuori dei casi previsti dal Tu Sicurezza se tale necessità dovesse emergere dalla valutazione dei rischi. Si tratta di una misura che allarga, dunque, e non poco, l'obbligo di sorveglianza sanitaria.

Modificando l'articolo 21 del DLgs 81 del 2008, inoltre, alcune misure di tutela previste nei cantieri vengono applicate anche ai lavoratori autonomi. Più nel dettaglio, tutte le misure del Titolo IV (cantieri temporanei o mobili) riguardanti le opere provvisionali, ponteggi compresi, si applicano anche ai lavoratori autonomi che le utilizzano.

Un'altra novità di rilievo riguarda la formazione specifica del datore di lavoro. In particolare, il datore di lavoro che utilizza attrezzature che richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, deve provvedere alla propria formazione e al proprio addestramento «al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro». Il datore di lavoro che viola tale nuova disposizione è punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro.

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