Modifica il titolo IV sui cantieri temporanei e mobili il nuovo Dl Sicurezza andato sulla Gazzetta ufficiale del 31 ottobre e entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione. Il provvedimento va a riscrivere gli articoli del Dlgs 81 del 2008 sui sistemi di protezione delle cadute dall'alto e sulle scale verticali.
Sistemi di protezione delle cadute dall'alto
Nel primo caso ad essere modificato è l'articolo 115, che viene riscritto. Resta fermo il concetto secondo cui nei lavori in quota la protezione collettiva deve essere sempre privilegiata. Il nuovo testo precisa che bisogna dare priorità a parapetti e reti di sicurezza. Quando non è possibile utilizzare dispositivi di protezione collettiva vanno scelti quelli individuali. Ora la norma non contiene più l'elenco dei sistemi di protezione individuale da combinare per proteggere il lavoratore, ma individua quattro gruppi di sistemi: di trattenuta; di posizionamento sul lavoro, di accesso e di posizionamento mediante funi e di arresto caduta.
I primi tre sono da preferire e da individuare prioritariamente rispetto ai sistemi di arresto della caduta. I sistemi, costituiti da un dispositivo di presa del corpo e da un sistema di collegamento, devono essere assicurati a un punto di ancoraggio sicuro.
I sistemi di posizionamento tramite funi vanno impiegati soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura non è giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche dei siti. Restano fermi gli obblighi dei datori di lavoro per l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi di cui all'articolo 116 (non modificato) che descrive le caratteristiche della fune di sicurezza e della fune di lavoro, dei sistemi di aggancio delle attrezzature degli operai, i contenuti del programma dei lavori da tenere sempre disponibile presso i luoghi di lavoro ai fini della verifica da parte dell'organo di vigilanza, nonché la formazione da impartire ai lavoratori.
Il nuovo articolo 115
Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto
1. Nei lavori in quota i sistemi di protezione collettiva a cui dare priorità rispetto ai sistemi di protezione individuale, come previsto all'articolo 111, comma 1, lettera a), in via prioritaria, sono:
a) parapetti;
b) reti di sicurezza.
2. Qualora non sia stato possibile attuare quanto previsto al comma 1, è necessario che i lavoratori utilizzino sistemi di protezione individuale idonei per l'uso specifico quali:
a) sistemi di trattenuta;
b) sistemi di posizionamento sul lavoro;
c) sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi;
d) sistemi di arresto caduta.
3. Nella scelta dei sistemi di protezione individuale è prioritario procedere alla scelta dei sistemi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), rispetto al sistema di cui alla lettera d) del medesimo comma 2.
4. I sistemi di cui al comma 2, costituiti da un dispositivo di presa del corpo e da un sistema di collegamento, devono essere assicurati a un punto di ancoraggio sicuro.
5. I sistemi di cui al comma 2, lettera c), devono rispettare quanto previsto all'articolo 111, comma 4, e all'articolo 116.
Scale verticali permanenti
Il Dl va a modificare anche l'articolo 113 del Tu sulla sicurezza. Ora le misure di sicurezza anticaduta devono essere previste per scale verticali o inclinate più di 75 gradi quando queste superano l'altezza di due metri. Dunque, viene esteso il campo di applicazione delle misure anti-caduta, che prima dell'entrata in vigore del Dl si applicavano alle scale a pioli di altezza superiore a cinque metri.
Non viene più imposta la gabbia come misura prioritaria: sarà la valutazione del rischio a decidere quale sistema di protezione individuale è meglio adottare per le scale verticali permanenti, aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, fissate ad un supporto e utilizzate come mezzo di accesso. In alternativa si può far ricorso alla gabbia di protezione.
Nessuna modifica per i requisiti che la norma individua per la gabbia: pioli a una distanza minima di 15 centimetri dalla parete; maglie di ampiezza tale da impedire la caduta verso l'esterno e distanza massima di 60 cm tra la parete della gabbia e i pioli.
Il nuovo articolo 113 comma 2
Le scale verticali permanenti di altezza superiore a 2 metri, aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, fissate ad un supporto e utilizzate come mezzo di accesso, devono essere provviste, in alternativa, in base alla valutazione del rischio, di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall'alto di cui all'articolo 115 o di una gabbia di sicurezza. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Nel caso di adozione della gabbia di sicurezza la medesima deve essere dotata di maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di 60 centimetri.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
pubblicato il: