Per gli interventi sull'immobile che ne modificano la rendita vige l'obbligo di procedere all'aggiornamento degli atti catastali. Lo dice la normativa di qualche decennio fa (Dm 701 del 1994 e Rd 652 del 1939) e riferendosi a coloro che hanno beneficiato del Superbonus, la legge di Bilancio 2024 ribadisce il concetto, prevedendo controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Il Consiglio nazionale degli Ingegneri, vista l'attualità del tema e a seguito dei lavori che hanno coinvolto esperti valutatori immobiliari, ha pubblicato un documento che chiarisce per quali interventi edilizi sia necessario aggiornare la "situazione catastale" dell'immobile.
«L'obbligo di aggiornamento - specifica il Cni - è previsto nell'ipotesi di variazioni riguardanti: aspetti quantitativi, ossia sostanzialmente la consistenza delle superfici principali e accessorie; aspetti qualitativi, cioè aspetti di qualità che incidono sulla categoria e classe dell'Uiu (unità immobiliare urbana, nda), e dunque sulla rendita del bene».
«Con le disposizioni in vigore, per quanto riguarda gli aspetti qualitativi, la revisione della rendita è dovuta in caso di ristrutturazioni, manutenzioni straordinarie, variazioni nelle caratteristiche tipologiche, distributive e/o impiantistiche, restauro e risanamento conservativo che comportino un incremento stimabile in misura non inferiore al 15% del valore di mercato e della relativa redditività».
Il Cni ricorda anche che «la variazione del valore di mercato non può essere ottenuta attraverso la semplice somma del valore di mercato prima degli interventi e dei costi sostenuti per gli interventi stessi, ma semmai sarebbe necessario utilizzare opportuni ed adeguati metodi e procedimenti estimativi».
Lo strumento che determina l'incremento è il Docfa, lo stesso software determina la rendita prevista in base alle informazioni aggiornate fornite dal professionista.
Al momento - scrive sempre il Cni - non vi è necessità di variazione catastale in tre casi:
- quando non si rilevano variazioni della consistenza delle superfici, così come classificate dalla poligonazione Docfa:
- quando c'è stata la sola esecuzione di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione tipo pavimenti, wc, infissi, tetto, facciata, rinforzi strutturali, messa a norma impianti purché siano stati utilizzati materiali comparabili con gli originari;
- quando c'è stata la sola installazione di impianti fotovoltaici a servizio di singole unità dove la potenza installata è inferiore a 3 Kw per il numero di unità immobiliari servite.
La circolare del Consiglio nazionale degli Ingegneri
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