Per il Milleproroghe arriva il via libera al Senato, che conferma la proroga dei termini per permessi di costruire, Scia e autorizzazioni paesaggistiche. Il provvedimento passa alla Camera dove non ci sarà tempo per approvare modifiche, giacché il decreto va convertito entro il 25 febbraio.
Il testo prevede il rinvio di complessivi 36 mesi per i termini di inizio e ultimazione dei lavori per i permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2024. La dilatazione dei tempi vale a condizione che i termini di inizio e fine lavori non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione, con nuovi strumenti urbanistici approvati o con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio.
Il Milleproroghe agisce sul Dl Ucraina (Dl 21 del 2022) che aveva prorogato di un anno i termini di alcune autorizzazioni amministrative rientranti nel settore dell'edilizia privata e delle convenzioni di lottizzazione urbanistica. Rinvii giustificati dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali e dagli incrementi eccezionali dei prezzi che avevano interessato i cantieri. Quei rinvii erano stati poi raddoppiati dal Milleproroghe di fine 2022, che li aveva portati a due anni e rinviati ancora dal decreto Sicurezza energetica (Dl 181 del 2023) con una proroga di ulteriori sei mesi, portando il differimento a 30 mesi complessivi. Tale termine con il Milleproroghe 2025 viene portato a complessivi 36 mesi,
Rinvio anche per Scia e autorizzazioni paesaggistiche e ambientali
Lo stesso rinvio di 36 mesi si applica anche ai termini delle Segnalazioni certificate di inizio attività (Scia), delle autorizzazioni paesaggistiche e delle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate (di cui rispettivamente ai Dlgs 42 del 2004 e 152 del 2006). Lo slittamento di 36 mesi è valido anche per i permessi di costruire e per le Scia già prorogati, sulla base dell'art. 15, comma 2, del Testo unico Edilizia, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso di costruire o sulla base del Dl Semplificazioni del 2020 (art. 10, comma 4 del Dl 76) che, analogamente a quanto poi stabilito dal Dl Ucraina, aveva accordato la possibilità di proroga per i permessi di costruire rilasciati entro il 2020. Beneficiano dell'ulteriore proroga anche le Scia e i permessi di costruire che avevano usufruito dei rinvii dei termini arrivati con l'emergenza Covid (art. 103, comma 2 del Dl 18 del 2020).
Convenzioni di lottizzazione
Infine, sono differiti di 36 mesi anche il termine di validità, nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione (art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), da accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2024, purché non in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio.
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