Entra nel vivo, al Senato, l'esame del Ddl Semplificazioni che estende l'applicazione del silenzio-assenso al procedimento per il rilascio del permesso di costruire per interventi su immobili vincolati qualora la domanda di permesso sia già corredata da specifiche autorizzazioni, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, prescritti dalla legge e acquisiti dal soggetto interessato prima della presentazione dell'istanza al Comune.
Il disegno di legge fu approvato quasi un anno fa in Consiglio dei ministri e ora è all'esame della Commissione Affari costituzionali che sta svolgendo un giro di audizioni sul testo. Tra le novità anche il dimezzamento dei tempi per l'esercizio dei poteri di autotutela della pubblica amministrazione.
L'ampliamento del silenzio-assenso proposto nel Ddl passa dalla modifica al Testo unico dell'Edilizia (Dpr 380 del 2001). Più nel dettaglio il Ddl propone la riscrittura del comma 8 dell'articolo 20 dedicato al procedimento per il rilascio del permesso di costruire. Attualmente - va ricordato - il Tu esclude la formazione del silenzio-assenso una volta scaduti i termini per l'adozione del provvedimento conclusivo del permesso di costruire nei casi in cui sussistono vincoli idrogeologici, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le specifiche disposizioni sulla conferenza di servizi. Disposizioni, contenute nella legge sul procedimento amministrativo (legge 241 del 1990), che comunque prevedono regole ad hoc per superare il silenzio delle amministrazioni chiamate a rendere il loro parere.
«In sostanza - come viene spiegato nella relazione tecnica del Ddl - tutte le volte che un intervento riguardi edifici vincolati o ubicati in aree vincolate, lo Sportello unico dell'edilizia (o, laddove non costituito, l'ufficio tecnico comunale) deve procedere attraverso l'indizione di una conferenza di servizi per acquisire le relative autorizzazioni e non trovano applicazione le regole procedurali ordinarie per il rilascio del permesso di costruire, compreso il silenzio assenso, previste dall'art. 20 del dPR n.380 del 2001». Questo è quanto avviene oggi.
«Tale circostanza - si legge ancora nella relazione - rappresenta un inutile aggravio a carico del soggetto che presenta la domanda - il quale già al momento dell'istanza ha presentato gli atti necessari - con inevitabili ripercussioni sui tempi per la conclusione del procedimento».
Dunque, una volta approvato il Ddl si consentirebbe (andando anche incontro ad alcune pronunce) l'applicazione del silenzio-assenso al procedimento per il rilascio del permesso di costruire anche per interventi su immobili vincolati nel caso in cui l'istanza sia già corredata dalle relative autorizzazioni, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati.
Art. 20, comma 8 del Tu Edilizia con le modifiche proposte dal Ddl
(in grassetto la modifica)
Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nei casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, qualora sia stata preventivamente acquisita specifica autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato relativamente al medesimo intervento da parte dell'autorità preposta alla cura di tali interessi, il silenzio-assenso, al ricorrere delle condizioni previste dal presente comma, si intende comunque formato. Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo sportello unico per l'edilizia rilascia anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell'interessato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti
Tempi dimezzati per l'esercizio dei poteri di autotutela
La misura riduce da 12 a 6 mesi il termine entro cui può essere annullato d'ufficio il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990.
«Naturalmente - viene specificato nella relazione tecnica -, resta in ogni caso fermo, che l'esercizio del potere di controllo e repressione potrà essere esercitato anche dopo la scadenza del termine di sei mesi ai sensi dell'articolo 21-nonies, comma 2-bis, in caso di provvedimenti conseguiti sulla base di condotte costituenti reato che abbiano determinato un falso presupposto per l'adozione del provvedimento e siano state accertate con sentenze passate in giudicato. In questo caso i provvedimenti potranno sempre essere annullati anche dopo la scadenza del termine».
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