Appalti, corretta l'esclusione dalla gara se il Dvr non ha firma valida

È legittima l'esclusione del concorrente che ha apposto la firma sul Documento di valutazione del rischio (Dvr), richiesto a dimostrazione dei requisiti tecnico-professionali, in modo scorretto, tale da non consentire alla stazione appaltante di verificarne la paternità e di individuarne la data certa. Ad affermarlo è il Tar Toscana con la pronuncia 827 del 2025.

La vicenda riguarda un'impresa che aveva partecipato alla gara per la riqualificazione di una piazza a Viareggio, arrivando prima nella graduatoria provvisoria. Nel dimostrare i requisiti tecnico-professionali, l'impresa era stata invitata anche a presentare il Dvr come previsto nel disciplinare di gara (e dalla legge regionale) che, tra l'altro prevedeva l'esclusione dell'operatore economico nel caso di esito negativo della verifica dei requisiti.

Il Dvr presentato dalla prima classificata diventa il motivo di esclusione e di revoca dell'aggiudicazione. Secondo la stazione appaltante, infatti, le modalità di sottoscrizione del Dvr, presentato a seguito della richiesta di integrazione, non consentivano «di evincerne la paternità» e pertanto non era possibile «risalire alla data certa di sottoscrizione del documento».

In una nota sollecitata dalla società esclusa, la stazione appaltante ha meglio dettagliato i motivi della decisione, precisando che sul Dvr risultava apposta un'immagine digitale della firma che, come tale, non poteva avere valore giuridico per l'impossibilità di verificare l'identità del firmatario e dunque la paternità del documento, Dunque a causa dell'assenza di valore giuridico della firma non era stato possibile - ha spiegato sempre la stazione appaltante - attribuire al documento la data certa di cui fa menzione l'art. 28 del Dlgs n. 81 del 2008.

Va ricordato che secondo il Tu sicurezza, il Dvr deve essere munito, anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, dove nominato.

Dai controlli effettuati dalla stazione appaltante - si legge nella pronuncia - «è emerso che il documento inviato dalla ricorrente non era la scansione di un documento analogico con le firme autografe dei tre soggetti indicati dalla legge, bensì un documento digitale, in formato pdf, sul quale risultavano apposte, mediante la funzione "copia/incolla", le immagini di dette firme».

Secondo il Tar Toscana «l'apposizione di firme non valide - né digitali, né analogiche - ha reso impossibile stabilire la paternità del documento e individuare la data certa della sua sottoscrizione. Ciò significa che la ricorrente non ha provato di possedere il requisito tecnico-professionale di partecipazione previsto dal disciplinare. L'esclusione, pertanto, è stata disposta in modo legittimo, per carenza di un requisito di partecipazione, in ossequio a quanto espressamente previsto dal disciplinare.».

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