È legge l'anticipazione del prezzo per architetti e ingegneri

Con la conversione in legge del Dl Infrastrutture la novità diventa operativa

di Mariagrazia Barletta

Il Senato ha approvato in via definitiva il Dl Infrastrutture che diventa legge. Dunque, con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale e la successiva entrata in vigore diventa operativa l'estensione dell'anticipazione del prezzo anche ai professionisti che si aggiudicano contratti di servizi di architettura e ingegneria.

Per i servizi di architettura e di ingegneria la legge di conversione elimina il divieto - contenuto attualmente nel Codice degli Appalti - di estensione del meccanismo dell'anticipazione del prezzo, già previsto per le imprese. Per queste ultime l'anticipazione è del 20% sul valore del contratto, ma può arrivare anche al 30%; per i professionisti invece sarà più bassa: la percentuale massima non potrà, infatti, superare la soglia del 10%.

La misura potrà comunque fare entrare risorse nelle tasche dei professionisti aiutandoli ad affrontare il lavoro derivante dal contratto di appalto.

Nei documenti di gara dei Sia, dunque, potrà «essere prevista un'anticipazione del prezzo fino al 10 per cento, nei limiti delle disponibilità del quadro economico». La nuova norma non specifica i tempi per la corresponsione dell'anticipo che, invece, sono delineati per le imprese e fissati in «15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione, corrispondente alla consegna dei lavori».

Comunque, per come è scritto l'emendamento, i 15 giorni dovrebbero valere anche per i professionisti: bisognerà capire da quando scatta l'inizio della prestazione. Va ricordato anche che l'anticipazione del prezzo già valeva anche per la parte della progettazione nell'appalto integrato. Secondo, infatti, l'articolo 125 del Codice degli Appalti (Dlgs 36 del 2023), l'anticipazione del prezzo, nell'appalto integrato, è calcolata e corrisposta distintamente per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori. 

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