Lavori in quota su coperture e facciate continue, obbligo di redigere l'elaborato tecnico del sistema anticaduta

Il documento corposo - di competenza del coordinatore per la sicurezza -proposto come obbligatorio su tutto il territorio nazionale

di Mariagrazia Barletta

Tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori che svolgono lavori in quota su coperture o facciate vetrate continue che richiedono manutenzione. È questo l'obiettivo cardine della proposta di legge che ha iniziato il suo iter nelle commissioni riunite Affari sociali e Lavoro della Camera. L'esame del testo, iniziato a ridosso della pausa estiva del Parlamento, è destinato ora a proseguire.

La proposta di legge individua le procedure per l'attuazione di idonee misure di prevenzione e di protezione da adottare nella progettazione e nella realizzazione di interventi sulle coperture e sulle facciate continue degli edifici. Tali misure servono a garantire, nei successivi interventi di manutenzione, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.

In occasione di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica su facciate continue vetrate o coperture di edifici pubblici e privati, la proposta prevede l'obbligo di redigere l'Elaborato tecnico del sistema anticaduta (Etsa). Si tratta di un documento contenente indicazioni progettuali, prescrizioni tecniche, certificazioni di conformità e quanto altro necessario ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi per la caduta dall'alto a cui sono esposti i soggetti che eseguono lavori o abbiano necessità di operare su coperture o facciate vetrate continue.

L'Etsa fa parte del fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera (art. 91 del Tu sicurezza) se vige l'obbligo di redigerlo, altrimenti è un documento autonomo. È redatto in fase di progettazione dal coordinatore della sicurezza o, nei casi in cui tale figura non sia prevista, da un professionista abilitato. Nel caso di lavori privati, è depositato presso lo sportello unico dell'amministrazione competente all'atto della richiesta del titolo abilitativo; in caso di lavori pubblici costituisce parte integrante del Progetto di fattibilità tecnico-economica.

La proposta descrive puntualmente i contenuti dell'Etsa. Ne fa parte una relazione tecnica che descrive le soluzioni progettuali e evidenzia le misure preventive e protettive adottate. Qualora non sia possibile installare dispositivi di ancoraggio di tipo fisso o permanente, nella relazione sono indicate le eventuali aree interdette e sono specificate le motivazioni in base alle quali tali dispositivi risultano non installabili, La relazione deve anche indicare le procedure operative per l'accesso, il transito e il lavoro in quota, la tipologia dei Dpi da utilizzare nonché le caratteristiche fisiche e dei materiali costituenti le coperture.

Oltre alla relazione, l'Etsa si compone anche degli elaborati grafici che devono utilizzare la simbologia contenuta nell'allegato alla proposta. Gli elaborati grafici devono indicare: le caratteristiche e l'ubicazione dei percorsi, degli accessi, degli elementi protettivi per il transito e l'esecuzione dei lavori sulle coperture; la distribuzione degli eventuali impianti elettrici e tecnologici presenti sulle coperture; il percorso di accesso, il punto di accesso e le loro dimensioni; la presenza di eventuali dispositivi di ancoraggio per l'accesso, permanenti o non permanenti; la presenza di eventuali dispositivi di ancoraggio con la specificazione per ciascuno di essi del tipo di appartenenza e il numero massimo di utilizzatori in contemporanea; la presenza di eventuali Dispositivi di protezione collettiva (Dpc); le aree della copertura non calpestabili, con le relative modalità di segnalazione e protezione di tali aree..

L'Etsa è molto corposo, secondo il testo all'esame del Parlamento deve infatti includere anche una relazione di calcolo, redatta dal progettista strutturale del sistema di ancoraggio, contenente la verifica di resistenza del sistema di fissaggio strutturale alle azioni trasmesse dai dispositivi anticaduta in coerenza con le normative tecniche vigenti; nonché una dichiarazione di pedonabilità, resa da un professionista abilitato, in merito alla resistenza degli elementi strutturali costituenti i percorsi di accesso e la copertura, alle azioni trasmesse per effetto di manutenzioni e ai carichi di esercizio in accordo con la normativa tecnica per le costruzioni. Infine, una dichiarazione di conformità del direttore dei lavori delle opere eseguite sulle coperture e una dichiarazione di corretta posa in opera dell'installatore riguardante i dispositivi installati sulla copertura.

Sempre l'Etsa - secondo la proposta di legge - deve includere: una certificazione del produttore relativa ai dispositivi contro le cadute dall'alto installati sulla copertura; un registro degli accessi alla copertura; il programma di manutenzione e il registro dei controlli dei dispositivi installati; i manuali d'uso dei Dpi contro le cadute dall'alto e la documentazione fotografica dei dispositivi posti in opera.

Il testo della proposta di legge

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