Salva-casa, la Cassazione spiega quando la pergotenda è edilizia libera

Le condizioni sono cinque

di Mariagrazia Barletta

Quali caratteristiche deve avere una pergotenda per essere considerata tale ed entrare nel "regno" degli interventi in edilizia libera, ossia che non necessitano di alcun titolo abilitativo? Lo spiega la Corte di Cassazione anche alla luce delle nuove disposizioni del cosiddetto "Salva-casa" (sentenza 29638 del 2025).

Se si pensa che il Salva-casa abbia liberalizzato l'installazione di pergotende, non si commette errore, ma bisogna capire cosa si intenda per pergotenda e quali caratteristiche questa deve avere per non necessitare di titolo edilizio. Va ricordato che il Salva-casa - con l'introduzione della lettera b-ter all'articolo 6 del Tu Edilizia (Dpr 380 del 2001) ha allargato l'elenco delle opere in edilizia libera.

Dunque, alla luce della novità legislativa, la Cassazione evidenzia le caratteristiche che una pergotenda deve avere per rientrare nel novero degli interventi che non sono soggetti a regime autorizzativo.

Le condizioni sono cinque. Più nel dettaglio, è necessario che l'opera sia:

  • sia funzionalmente destinata alla sola protezione dal sole e dagli agenti atmosferici;
  • sia strutturalmente (e conseguentemente) costituita esclusivamente da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile, anche impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare mobili o regolabili;
  • sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all'estensione dell'opera;
  • non determini la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici;
  • abbia caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e si armonizzi alle preesistenti linee architettoniche. In assenza anche di una sola di queste condizioni, l'opera non può essere considerata come soggetta a edilizia libera.

Bisogna, inoltre, considerare cosa intenda per pergotenda la giurisprudenza (la sentenza richiama anche il regolamento edilizio tipo e il quadro di definizioni uniformi, nonché il glossario unico). La definizione che ne dà la giurisprudenza amministrativa - si legge nella pronuncia -, «consiste tipicamente in una struttura leggera, diretta a soddisfare esigenze che, seppure non precarie, risultano funzionali solo a una migliore vivibilità degli spazi esterni di un'unità già esistente, tipo terrazzi e/o giardini, poiché essenzialmente finalizzate ad attuare una protezione dal sole e dagli agenti atmosferici».

«La pergotenda, dunque - proseguono i giudici della Cassazione -, non si connota per la temporaneità della sua utilizzazione, ma piuttosto per costituire un elemento di migliore fruizione dello spazio esterno, stabile e duraturo. Ne consegue che per poter configurare una struttura come pergotenda, occorre che la res principale sia costituita da una tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata a una migliore fruizione dello spazio esterno dell'unità abitativa, con la conseguenza che la struttura di supporto, per aversi realmente una pergotenda e non una costruzione edilizia necessitante di titolo abilitativo, deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario, per l'appunto, al sostegno e all'estensione della tenda; in altri termini, il sostegno della tenda deve consistere in elementi leggeri di sezione esigua, eventualmente imbullonati al suolo (purché facilmente disancorabili)».

«La tenda poi, per essere considerata elemento di una pergotenda (e non considerarsi una nuova costruzione), deve essere realizzata in un materiale retrattile, onde non presentare caratteristiche tali da costituire un organismo edilizio rilevante, comportante trasformazione del territorio. Infatti, la copertura e la chiusura perimetrale che essa realizza non presentano elementi di fissità, stabilità e permanenza, proprio per il carattere retrattile della tenda, onde, in ragione della inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato, non può parlarsi di organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o superficie».

In definitiva, «la creazione di nuovi spazi chiusi o comunque di un nuovo ambiente stabile o l'incremento di superfici o di volume escludono che l'opera possa essere qualificata come "pergotenda"».

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