Infrastrutture in fibra ottica, in "Gazzetta" il Dm che modifica responsabilità e obblighi

Alleggerita la responsabilità del tecnico abilitato dell'impresa

di Mariagrazia Barletta

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale ed entra in vigore il 2 ottobre il decreto del ministero delle Imprese e del Made in Italy che modifica il decreto 37 del 2008 per aggiornarlo rispetto agli obblighi di previsione delle cosiddette «infrastrutture fisiche multiservizio» sanciti dall'articolo 135 bis del Tu dell'Edilizia (Dpr 380 del 2001).

Il riferimento è all'obbligo per le nuove costruzioni e per gli interventi di ristrutturazione profonda assentiti tramite permesso di costruire di realizzare un impianto multiservizio, ossia il complesso di installazioni che, all'interno dell'edificio, contengono le reti di accesso cablate in fibra ottica per consentire l'accesso alla banda ultra-larga.

Il decreto - pubblicato il 17 settembre - alleggerisce la responsabilità del tecnico abilitato dell'impresa che non è più riconosciuto come la figura su cui grava l'onere dell'inserimento nel progetto dell'edificio delle parti che compongono l'infrastruttura multiservizio e dei relativi accessi. Attualmente, infatti, la normativa affida al responsabile tecnico dell'impresa, abilitato per tali tipologie di impianti, la responsabilità per «l'inserimento nel progetto edilizio dell'edificio di tutte le parti di infrastruttura fisica multiservizio passiva e degli accessi che richiedono di essere realizzati per gli interventi previsti ai sensi dall'articolo 135-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».

Questa disposizione viene cancellata e si prevede che il responsabile tecnico dell'impresa si interfacci con il progettista edile per la realizzazione delle reti di accesso cablate in fibra ottica richieste dalla normativa. Il progettista edile resta, dunque, una delle principali figure responsabili, in quanto deve sempre prevedere in fase di progettazione gli spazi installativi necessari alla realizzazione della infrastruttura resa obbligatoria per legge.

Inoltre, per ottemperare agli obblighi di equipaggiamento digitale degli edifici non è più necessario allegare, in occasione della presentazione della Segnalazione certificata di agibilità, la dichiarazione di conformità dell'impianto (che comunque resta obbligatoria), ma basterà l'attestazione di «edificio predisposto alla banda ultra larga». Il riferimento è all'etichetta, prevista dal testo unico dell'edilizia, rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti. Sarà sempre il tecnico abilitato dell'impresa a comunicare, su istanza del privato, i dati relativi agli edifici infrastrutturali al Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture, il cosiddetto catasto delle infrastrutture di rete.

Il decreto del ministero per le Imprese e il Made in Italy

© RIPRODUZIONE RISERVATA

pubblicato il: