Anche gli edifici regolarizzati mediante il primo, secondo o terzo condono edilizio possono beneficiare delle leggi di semplificazione introdotte dalle regioni per favorire la rigenerazione urbana. A stabilirlo è la legge di Bilancio 2026.
La legge va a modificare un vecchio decreto, cosiddetto "Sviluppo" del 2011, il quale obbligava le regioni a stabilire norme che facilitassero la riqualificazione di aree urbane degradate e la rifunzionalizzazione di edifici dismessi, prevedendo: premi volumetrici, delocalizzazione di volumetrie, semplificazioni per i cambi di destinazione d'uso e regole per le modifiche di sagoma architettonicamente in armonia con il contesto.
Di queste norme regionali - dice sempre il decreto del 2011 - non possono beneficiare «gli edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria».
Diverse sentenze si sono pronunciate su tale esclusione. In particolare, la Corte costituzionale ha interpretato la norma in senso restrittivo, chiarendo che per «titolo abilitativo in sanatoria» si intendono i titoli rilasciati nei casi di sanatoria ordinaria (ossia accertamento di conformità ex art. 36 del Dpr. 380 del 2001, o sanatorie straordinarie ma con verifica di conformità). La Corte ha spiegato in maniera chiara che la sanatoria differisce radicalmente dal condono edilizio previsto dal legislatore nazionale.
Dunque, la norma del 2011 escludeva gli immobili condonati dagli incentivi regionali alla rigenerazione urbana. Su questo punto è intervenuta ora la legge di Bilancio, affermando che hanno accesso alle norme regionali incentivanti anche gli immobili sanati attraverso uno dei tre condoni edilizi (dell'85, '94 e del 2003).
La legge di Bilancio, inoltre, estende l'applicazione delle norme regionali incentivanti non solo ai titoli abilitativi edilizi in sanatoria «rilasciati», ma anche a quelli «conseguiti». Significa che - spiegano i centri studi della Camera e del Senato - le norme incentivanti possono applicarsi «non solo ai casi in cui il titolo in sanatoria sia formalmente rilasciato dall'amministrazione», ma sono ricomprese anche «le ipotesi in cui il titolo sia ottenuto o si formi secondo meccanismi procedimentali che conducono al conseguimento dell'effetto abilitativo senza un rilascio espresso (profilo tipicamente evocato nelle sanatorie e nei condoni da regole di formazione del titolo per decorso di termini o per effetti legali)».
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