Bonus edilizi mantenuti al 50% nel 2026 per le abitazioni principali e al 36% per le seconde case. Risorse al Piano Casa Italia, il piano che dovrà occuparsi dell'emergenza abitativa, guardando prioritariamente alle esigenze di giovani e anziani. Un programma che conta su 200 milioni per il 2026-27 e che potrà attingere alle risorse del Piano sociale per il clima (Psc). Revisione automatica dei prezzi per le opere che non rientravano nei meccanismi di compensazione previsti dal "nuovo" Codice degli appalti (Dlgs 36 del 2023) e nascita del prezzario nazionale destinato ad indicare, per i prodotti, le attrezzature e le lavorazioni, le possibili soglie di variazione di prezzo applicabili a livello territoriale, tenuto conto del contesto di riferimento, dell'oggetto dell'appalto e delle specifiche condizioni di esecuzione.
Sono alcune delle misure della legge di Bilancio 2026, in vigore dal 1° gennaio. Di seguito le più importanti novità e il rimando agli approfondimenti pubblicati su professionearchitetto.
indice dei contenuti
- Bonus edilizi (art. 1, comma 22)
- Rigenerazione urbana (art. 1, comma 23)
- Regime forfettario (art. 1, comma 27)
- Bonus mamme (art. 1, comma 207)
- Colonie estive in edifici dismessi (art. 1, comma 224)
- Revisione di potenza impianti a Fer (art. 1, comma 467)
- Prezzario nazionale (art. 1, commi 487-489)
- Revisione prezzi automatica per le opere ante Codice (art. 1, commi 490-494)
- Fondo contro i rischi naturali (art. 1, commi 555-58)
- Proroghe post-terremoto per la gestione delle macerie (art.1, commi 581-82)
- Premi di accelerazione (art. 1, comma 624)
- Pa, taglio della parcella ai professionisti con debiti (art. 1, comma 725)
- Fondo Infrastrutture enti locali (art.1, commi 771-73)
- Piano sociale per il clima, risorse per il disagio abitativo e Piano Casa Italia (art. 1, commi 782-84)
- Fondo cultura terapeutica (art. 1, comma 822)
- Maxxi a Messina (art. 1, commi 823 e 882)
- Alloggi per studenti (art. 1, commi 884-94)
Bonus edilizi (art. 1, comma 22)
Il bonus ristrutturazioni è mantenuto al 50% per il 2026 per le prime case e al 36% per le seconde case, poi scenderà al 36% per le abitazioni principali e al 30% negli altri casi.
Anche l'ecobonus nel 2026 è fissato al 50% per le abitazioni principali e al 36% per le seconde case, per poi scendere rispettivamente al 36 e al 30% nel 2027. Tali aliquote si applicano a tutte le tipologie di interventi agevolati, compresi quelli che, fino al 2024, davano luogo ad una detrazione più elevata, quali, ad esempio: gli interventi realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali e gli interventi su parti comuni di edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.
Le misure antisismiche e le opere per la messa in sicurezza statica beneficiano per il 2026 del sismabonus al 50% per le abitazioni principali e al 36% per le seconde case, a prescindere dal passaggio di classi. Tali percentuali scendono rispettivamente al 36 e al 30% nel 2027.
Il bonus mobili resta in vigore anche nel 2026. L'aliquota è al 50% e si calcola su una spesa massima di 5mila euro.
Per approfondire:
Guida ai bonus edilizi 2026 (al 36 e 50%)
Rigenerazione urbana (art. 1, comma 23)
Anche gli edifici regolarizzati mediante il primo, secondo o terzo condono edilizio possono beneficiare delle leggi di semplificazione introdotte dalle regioni per favorire la rigenerazione urbana. Gli edifici che hanno beneficiato di uno dei tre condoni possono avvalersi delle norme regionali nate per facilitare la riqualificazione di aree urbane degradate e la rifunzionalizzazione di edifici dismessi. Si tratta delle norme regionali che prevedono: premi volumetrici, delocalizzazione di volumetrie, semplificazioni per i cambi di destinazione d'uso e regole per le modifiche di sagoma architettonicamente in armonia con il contesto.
La legge di Bilancio, inoltre, estende l'applicazione delle norme regionali nate per incentivare la rigenerazione non solo ai titoli abilitativi edilizi in sanatoria «rilasciati», ma anche a quelli «conseguiti». Significa che - spiegano i centri studi della Camera e del Senato - le norme incentivanti possono applicarsi «non solo ai casi in cui il titolo in sanatoria sia formalmente rilasciato dall'amministrazione», ma sono ricomprese anche «le ipotesi in cui il titolo sia ottenuto o si formi secondo meccanismi procedimentali che conducono al conseguimento dell'effetto abilitativo senza un rilascio espresso (profilo tipicamente evocato nelle sanatorie e nei condoni da regole di formazione del titolo per decorso di termini o per effetti legali)».
Per approfondire:
Anche gli edifici condonati beneficiano delle semplificazioni normative previste per favorire la rigenerazione urbana
Regime forfettario (art. 1, comma 27)
La legge di Bilancio 2026 estende all'anno 2026 la modifica introdotta dalla legge di bilancio 2025 che ha elevato da 30mila euro a 35mila euro la soglia di reddito da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) superata la quale è precluso l'accesso al regime forfetario.
Per approfondire:
Regime forfettario, cosa cambia e cosa no nel 2026
Bonus mamme (art. 1, comma 207)
La legge di Bilancio ha mantenuto in vita anche per il 2026 il cosiddetto "bonus mamme" destinato alle lavoratrici, comprese le professioniste iscritte alle casse previdenziali private (come Inarcassa), con almeno due figli. Il bonus, pari a 60 euro mensili, spetta per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo. Ne hanno diritto:
- le madri con due figli fino al compimento dei 10 anni del secondo figlio
- le madri con tre o più figli fino ai 18 anni del figlio più piccolo (escluse le titolari di contratti a tempo indeterminato).
Per approfondire:
Bonus mamme anche nel 2026
Colonie estive in edifici dismessi (art. 1, comma 224)
La legge autorizza una spesa massima di 550mila euro il 2026 e di 700mila euro per il 2027 (in aumento rispetto alla previsione vigente pari a 100.000 euro) per la realizzazione, anche mediante ricorso al partenariato pubblico-privato, di progetti volti alla realizzazione di comunità estive per bambini e per anziani, anche mediante la rigenerazione di edifici dismessi.
Revisione di potenza impianti a Fer (art. 1, comma 467)
La legge di Bilancio interviene sull'articolo 14 del Dlgs 190 del 2024 (cosiddetto Testo unico Fer), aggiungendo un nuovo comma 10-ter. Tale comma prevede che gli interventi di revisione della potenza riguardanti impianti a Fer esistenti, abilitati o autorizzati su aree di demanio civico in assenza di demanializzazione, sono consentiti solo previa sdemanializzazione delle aree medesime.
Prezzario nazionale (art. 1, commi 487-489)
La legge di Bilancio ha previsto l'istituzione di un prezzario nazionale che contenga il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, con il triplice obiettivo di coordinare i prezzari regionali, creare condizioni per l'equilibrio contrattuale e la sostenibilità dei quadri economici delle opere nel medio e lungo periodo e monitorare il costo delle opere sull'intero territorio nazionale.
Il prezzario sarà emanato con decreto dei ministeri delle Infrastrutture e dell'Economia, cui è dato tempo fino al 29 giugno 2026 per elaborarlo. Aggiornato annualmente, servirà da supporto alla definizione dei prezzari adottati dalle regioni e dei prezzari speciali delle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti.
Per questo, per i prodotti, le attrezzature e le lavorazioni, il prezzario nazionale indicherà le possibili soglie di variazione di prezzo applicabili a livello territoriale, tenuto conto del contesto di riferimento, dell'oggetto dell'appalto e delle specifiche condizioni di esecuzione. Definito il prezzario nazionale, non sarà possibile discostarsi dalle stime in esso contenute, se non motivandone le ragioni.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le stazioni appaltanti e gli enti concedenti autorizzati all'adozione di prezzari speciali, saranno tenuti a motivare, in sede di adozione dei prezzari, eventuali scostamenti dalle stime di prezzo e dalle soglie di variazione individuate dal prezzario nazionale.
Per approfondire:
Legge di Bilancio 2026, nasce il prezzario nazionale
Revisione prezzi automatica per le opere ante Codice (art. 1, commi 490-494)
La legge introduce una disposizione relativa agli appalti pubblici di lavori, compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro, aggiudicati sulla base della disciplina applicabile prima dell'efficacia del Codice dei contratti (Dlgs 36 del 2023), nonché sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 30 giugno 2023. Per tali contratti, lo Stato di avanzamento dei lavori (Sal), afferente alle lavorazioni eseguite o annotate nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2026 fino alla data di fine lavori, è adottato applicando i prezzari regionali o i prezzari speciali. Viene altresì disciplinato il riconoscimento, da parte della stazione appaltante, dei maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari citati.
I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante, a valere sulle risorse individuate:
- nella misura del 90% per i contratti con termine finale di presentazione delle offerte entro il 31 dicembre 2021;
- nella misura dell'80% per i contratti con termine finale di presentazione delle offerte compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023.
Fondo contro i rischi naturali (art. 1, commi 555-58)
Viene istituito, nello stato di previsione del ministero dell'Economia, un fondo da 350 milioni per il 2026 finalizzato alla realizzazione di interventi volti alla riduzione dell'esposizione ai rischi naturali.
Proroghe post-terremoto per la gestione delle macerie (art.1, commi 581-82)
Diverse le proroghe per la ricostruzione dei territori colpiti dai sismi, tra queste, il differimento di un anno, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, di alcuni termini previsti per la gestione delle macerie, dei rifiuti da costruzione e demolizione e dei materiali da scavo nei territori colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 in Italia centrale.
Premi di accelerazione (art. 1, comma 624)
La legge di Bilancio, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi del Pnrr, modifica l'articolo 126, comma 2, del codice di contratti pubblici. Tale articolo prevede che negli appalti di lavori, la stazione appaltante riconosca un premio di accelerazione se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente.
L'ammontare del premio - commisurato ai giorni di anticipo e proporzionale all'importo del contratto - va corrisposto considerando non solo i limiti delle somme disponibili, indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce "imprevisti", ma anche - dopo la modifica introdotta dalla Manovra 2026 - il limite del 50% delle economie derivanti dai ribassi d'asta.
Pa, taglio della parcella ai professionisti con debiti (art. 1, comma 725)
Per pagamenti entro i 5mila euro, la pubblica amministrazione e le società a prevalente partecipazione pubblica, dopo aver effettuato i dovuti controlli, tagliano la parcella al professionista che ha cartelle esattoriali da pagare. L'onorario viene decurtato delle somme iscritte a ruolo che sono corrisposte dalla Pa direttamente all'agente della riscossione. La differenza tra parcella e debito - se dà un numero positivo - viene corrisposta al professionista.
Per approfondire:
Legge di Bilancio 2026: sotto i 5mila euro la Pa taglia la parcella al professionista con debiti col Fisco
Fondo Infrastrutture enti locali (art.1, commi 771-73)
Viene istituito un fondo nello stato di previsione del Mef, finalizzato all'attuazione di misure per gli enti locali e alla realizzazione di interventi in materia economica, sociale e socio-sanitaria assistenziale, di infrastrutture, di sport e di cultura nonché alla realizzazione di investimenti in materia di infrastrutture, di mobilità e di riqualificazione ambientale, con una dotazione pari a 68,7 milioni di euro per l'anno 2026 e di 67,75 milioni per l'anno 2027. All'assegnazione delle risorse del fondo si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, a favore di soggetti e finalità individuati con uno o più atti di indirizzo delle Camere.
Piano sociale per il clima, risorse per il disagio abitativo e Piano Casa Italia (art. 1, commi 782-84)
Con una misura inserita nella legge di Bilancio 2026, parte delle risorse destinate all'attuazione del Piano sociale per il clima (Psc) potranno essere utilizzate per il Piano Casa Italia, nonché per contrastare il disagio abitativo e sperimentare modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica e sociale. Va ricordato che il Psc vale complessivamente circa 9,3 miliardi di euro.
La legge di Bilancio, inoltre, delinea le priorità per il "Piano Casa Italia", che - va ricordato - è il programma, introdotto dalla scorsa Manovra, che prevede un piano nazionale per l'edilizia residenziale pubblica e sociale con l'obiettivo di rilanciare le politiche abitative e definire le strategie di medio e lungo termine per la complessiva riorganizzazione dell'offerta abitativa.
Il piano doveva prendere forma dopo 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di Bilancio dello scorso anno, ossia entro il 29 giugno 2025. Ora la Manovra 2026 ne detta le priorità: il Piano Casa Italia deve occuparsi innanzitutto della «realizzazione e del recupero di alloggi di edilizia sociale da destinare alla locazione, a canone agevolato, sulla base di contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, a favore di giovani, giovani coppie e genitori separati». Si tratta dei contratti "rent to buy" introdotti dallo "Sblocca Italia" (Dl 133 del 2014), che prevedono il pagamento dell'affitto da parte del conduttore, che, dopo un certo periodo (fissato dal contratto), può acquistare il bene detraendo dal prezzo una parte dei canoni già corrisposti.
Il Piano Casa deve anche affrontare il tema dell'adeguamento di unità immobiliari di edilizia sociale per anziani, da destinare alla locazione a canone agevolato o prevedendo la permuta immobiliare, anche nell'ottica di favorire la realizzazione di progetti di coabitazione.
Al momento al Piano Casa, oltre alle possibili risorse del Psc, sono destinati 200 milioni per il 2026-27 (previsti dalla Manovra 2026); 150 milioni di euro per il 2028, 180 milioni di euro per il 2029 e 230 milioni di euro per l'anno 2030 (già previsti dalla legge di Bilancio dello scorso anno), cui vanno ad aggiungersi 100 milioni da distribuire equamente tra il 2027 e il 2028 stanziati dalla Manovra 2024.
Per approfondire:
Legge di Bilancio: Piano Casa con priorità a giovani e anziani
Fondo cultura terapeutica (art. 1, comma 822)
Nasce il Fondo cultura terapeutica e cura sociale destinato alla copertura finanziaria delle attività di sostegno a enti locali, enti del terzo settore, associazioni, fondazioni e organizzazioni della società civile, che rendono godibili le arti dello spettacolo e il patrimonio culturale quali strumenti terapeutici per fornire sollievo alle persone con disabilità o in situazioni di marginalità sociale e alle loro famiglie. Per tali finalità è previsto uno stanziamento di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
Maxxi a Messina (art. 1, commi 823 e 882)
Viene stanziato un contributo di 500mila euro a decorrere dall'anno 2026, in favore della Fondazione Maxxi, al fine di assicurare il funzionamento del polo artistico e culturale internazionale del Mediterraneo, denominato "Maxxi Med", da realizzarsi nella città di Messina. Alle attività preliminari previste dal protocollo siglato per la realizzazione di tale progetto sono destinati ulteriori 250mila euro.
Altri 250mila euro finanziano la prosecuzione degli interventi relativi al progetto "Grande Maxxi" di Roma.
Alloggi per studenti (art. 1, commi 884-94)
Viene consentito al al ministero dell'Università e della ricerca di affidare a Cassa depositi e prestiti l'attuazione dell'investimento 5 "Fondo per gli alloggi destinati agli studenti" della Missione 4, Componente 1 del Pnrr, per l'importo di 599 milioni di euro. È prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di nuovi posti letto in alloggi o residenze per studenti, nella misura massima di 20mila euro per ciascun nuovo posto letto. L'accesso ai contributi è subordinato, tra l'altro, a canoni di locazione inferiori ai prezzi di mercato locali di almeno 15%, nonché alla riserva del 30% dei posti letto a favore di studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi e al divieto di finanziare posti letto già utilizzati a tale scopo alla data di pubblicazione dell'avviso per l'assegnazione dei contributi a fondo perduto.
Il testo della legge di Bilancio 2026 pubblicata in Gazzetta ufficiale
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