Autorizzazione paesaggistica in sanatoria dopo il "Salva-casa": gli aumenti di volume non vanno esclusi a priori

La sentenza del Tar Salerno conferma le posizioni dei ministeri dei Trasporti e della Cultura

di Mariagrazia Barletta

Gli interventi che hanno determinato l'aumento di superfici utili o volumi non vanno esclusi a priori dall'autorizzazione paesaggistica in sanatoria. E questo perché la disposizione (art. 167 del Codice Urbani) che esclude dalla procedura di compatibilità paesaggistica gli interventi che producono un incremento di superficie o volume, realizzati in assenza o in difformità dall'autorizzazione paesaggistica, ora va coordinata con le regole della sanatoria semplificata introdotta dal Dl cosiddetto "Salva-casa" (art. 36-bis del Tu dell'edilizia).

A dirlo è la sentenza del Tar Salerno (n. 2095 del 2025) chiamato a pronunciarsi sul ricorso presentato da un cittadino del Cilento che aveva impugnato: il parere contrario espresso dalla soprintendenza al paesaggio, la comunicazione di preavviso del rigetto e il provvedimento comunale di divieto dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria del 12 febbraio 2025.

I fatti

La Soprintendenza era stata chiamata a dare il suo parere sul permesso di costruire, presentato nel 2021, per il completamento di un fabbricato rurale e il cambio di destinazione d'uso dei depositi, da trasformare in abitazione. L'edificio oggetto della pronuncia sorge in una località dichiarata di notevole interesse pubblico, ricadente anche nel Parco nazionale del Cilento e Valle di Diano. Nell'analizzare il caso, la soprintendenza aveva rilevato alcune modifiche nella conformazione plano-volumetrica dell'edificio. In particolare, in occasione di un precedente permesso di costruire (del 2015), che autorizzava la costruzione del fabbricato, l'interessato aveva dovuto conformare l'edificio al parere allora espresso dalla soprintendenza, che aveva prescritto l'estensione della copertura a falde a tutto il manufatto, chiedendo l'eliminazione di un torrino scala e di un lastrico che sarebbe stato adibito ad essiccatoio.

In effetti, il fabbricato, realizzato poi con un permesso di costruire del 2015, era stato costruito senza torrino e con l'estensione del tetto a tutto il fabbricato. Con il secondo permesso del 2021, presentato - come si diceva per completare il fabbricato e per chiedere un cambio di destinazione d'uso, la soprintendenza aveva rilevato un aumento del volume. Per la soprintendenza, «l'estensione della copertura a tetto all'intero fabbricato» avrebbe «determinato l'incremento delle altezze al colmo e alla gronda del tetto, nonché una maggiore altezza fuori terra dell'intero edificio, a causa del posizionamento ad una quota superiore del piano di calpestio».

In seguito ai rilievi, l'interessato ha presentato un'istanza di autorizzazione paesaggistica in sanatoria (ai sensi dell'art. 167, comma 4 del Codice dei beni culturali e del paesaggio), sulla quale la Soprintendenza a gennaio 2025ha espresso parere contrario, impugnato poi con il ricorso presentato al Tar.

L'interessato aveva spiegato che la modifica alla copertura aveva richiesto un minimo di adattamento per garantire la corretta pendenza delle falde, senza determinare ulteriore volume rilevante. L'adattamento - contestava la soprintendenza - ha causato l'innalzamento del colmo di 0,46 cm e un aumento del volume del sottotetto di 7,56 mc rispetto al volume del progetto assentito. La Soprintendenza conclude il procedimento esprimendo parere contrario: l'aumento di volumetria per tale ente non suscettibile di sanatoria paesaggistica. Così, l'autorizzazione paesaggistica viene negata dal Comune.

«Il parere contrario (della Soprintendenza, nda) - scrivono i giudici amministrativi nella pronuncia - è sostanzialmente sorretto dalla considerazione che alle opere realizzate dal ricorrente, in difformità dall'autorizzazione paesaggistica, sarebbe applicabile il divieto di sanatoria paesaggistica, in quanto l'articolo167, comma 4, del codice del paesaggio non consente l'accertamento di compatibilità paesaggistica per i lavori abusivi che abbiano determinato aumento delle superfici utili o dei volumi».

Le conclusioni della sentenza

«Si deve considerare - concludono i giudici - che la norma recante il divieto di autorizzazione paesaggistica in sanatoria, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 167, comma 4 e comma 5, del codice del paesaggio, deve essere oggi coordinata con la norma introdotta dall'articolo 36 bis del testo unico dell'edilizia, d.p.r. 380 del 2001, che non esclude, in assoluto, l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria per opere o interventi che abbiano determinato creazione di nuovi volumi e superfici oppure aumento dei volumi e delle superfici legittimamente realizzati, purché si tratti di interventi in difformità soltanto parziale dal permesso di costruire oppure in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività e purché l'autorità preposta alla gestione del vincolo, esercitando il potere vincolante ad essa attribuito, ritenga le opere compatibili con i vincoli paesaggistici».

«La Soprintendenza avrebbe dovuto, quindi, e dovrà, nel rinnovato esercizio del proprio potere - si legge nella pronuncia - esprimere una valutazione di merito sulla compatibilità paesaggistica della copertura a tetto così come realizzata, tenendo conto della riconducibilità della stessa alla categoria delle opere per le quali l'articolo 36bis del testo unico dell'edilizia consente la valutazione dell'impatto delle stesse con le esigenze di tutela del paesaggio, senza preclusioni assolute».

I precedenti: le linee guida del Mit e la circolare del Mic

Sull'argomento, si era espresso anche il ministero delle infrastrutture in una nota che aveva anticipato i contenuti delle linee di indirizzo sul Dl casa che sarebbero state emanate dopo poco, affermando che tali linee guida - a fronte di remore «raccolte da numerose amministrazioni comunali, che segnalavano la resistenza di alcune Soprintendenze nell'attuazione delle novità del DL Salva Casa», specificavano la piena operatività del meccanismo in sanatoria disciplinato nel nuovo articolo 36-bis, comma 4 del Testo unico edilizia, secondo cui lo Sportello unico dell'edilizia inoltra la richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria alle amministrazioni preposte anche nel caso in cui la difformità abbia determinato aumenti di volumi e superfici.

Difatti le linee guida - pubblicate il 30 gennaio 2025 - hanno precisato che le due procedure, «quella prevista dall'articolo 36-bis, comma 4, e quella prevista dall'articolo 167 del codice dei beni culturali e del paesaggio sono distinte». Va anche ricordato che la giurisprudenza ha precisato che quelli delle linee guida «sono indicazioni e indirizzi interpretativi privi di valore vincolante» (Tar Lombardia con la sentenza 3433 del 2025).

Va anche ricordato che il ministero della Cultura successivamente alle linee guida del Mit, con la circolare rivolta alle soprintendenze (circolare 4 aprile 2025), ha confermato che la disposizione di cui all'art. 36-bis «trova piena applicazione» «anche in mancanza di un richiamo derogatorio dell'art. 167, comma 4, del Codice dei BCP al suo interno», suffragando così le ipotesi di rilascio ex post, e pertanto in sanatoria, del parere vincolante relativo all'accertamento di compatibilità paesaggistica anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l'aumento di quelli legittimamente realizzati esclusivamente nel casi previsti dall'articolo 36-bis del Tue.

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