Nella domanda di gara, in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, non è necessario entrare nel dettaglio descrivendo il ruolo che ricoprirà il giovane professionista abilitato da meno di cinque anni, purché si specifichi che lo stesso è anche co-firmatario del progetto. È quanto - in sintesi - afferma il Consiglio di Stato nella sentenza 1345 del 20 febbraio.
Nel caso specifico, per la partecipazione all'appalto integrato per la realizzazione del corridoio ecologico dei Regi lagni nell'area del bacino del Volturno, in Campania, il raggruppamento vincitore aveva semplicemente indicato con la dicitura "supporto alla progettazione" il ruolo che avrebbe avuto la giovane architetta inserite nel Rtp.
Va ricordato che sia il Codice degli appalti (art. 39 dell'allegato II.12 del Dlgs 36 del 2023) che il Dm 236 del 2016 (art. 4) prevedono l'obbligo per i raggruppamenti temporanei di contemplare la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista, laureato e abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione.
Nella domanda di partecipazione e nella dichiarazione di impegno del raggruppamento, l'aggiudicataria aveva elencato i professionisti che avrebbero firmato gli atti oggetto dell'appalto, specificando per ognuno la relativa qualifica e i dati di iscrizione all'albo o all'elenco professionale. Fra di essi compariva la giovane progettista architetta che, pertanto, avrebbe firmato un atto di progettazione.
A fronte dell'espresso impegno assunto dall'aggiudicataria e dal raggruppamento incaricato della progettazione, «la circostanza che il nominativo della giovane professionista sia accompagnato dalla dicitura "supporto alla progettazione"(contenuta anche nella scheda del gruppo di lavoro) non può valere a far venir meno l'impegno, assunto espressamente dai predetti soggetti, a farle firmare gli atti "oggetto dell'appalto"», specificano i giudici. Dunque, la dicitura "supporto alla progettazione" se supportata dal chiaro impegno a far firmare gli atti oggetto dell'appalto, basta a specificare il ruolo del giovane professionista del Rtp.
Una sentenza, quella del Consiglio di Stato, che è in linea con una pronuncia del 2022, la n. 2715 del Tar Lombardia, che, espressosi sul tema della presenza dei giovani professionisti nei raggruppamenti temporanei, aveva, da un lato, confermato la necessità che il giovane professionista dovesse avere un ruolo effettivo nella progettazione e, dall'altro, aveva affermato che, se non richiesto dal bando, i concorrenti non devono specificare, già in sede di presentazione dell'offerta, quali prestazioni sarà tenuto a svolgere il giovane professionista inserito nel Rtp. Anche in questo caso, si faceva riferimento all'articolo 4 del Dm 236 del 2016, i cui contenuti sono stati trasposti (senza differenze) nel nuovo Codice appalti.
In quel caso - affermava il Tar - non essendo richiesto dalla documentazione di gara, i concorrenti non erano tenuti a specificare, già in sede di offerta, le prestazioni che il giovane professionista avrebbero dovuto svolgere. L'importante è - si affermava nella sentenza - che effettivamente, poi, il giovane professionista partecipasse alla progettazione. «Laddove la lex specialis non richieda un tale livello di dettaglio, deve, conseguentemente, ritenersi che la verifica dell'effettiva partecipazione del giovane professionista alla progettazione assuma rilievo unicamente nella fase di esecuzione dell'appalto», continuava la pronuncia.
Sempre sul tema della partecipazione dei giovani professionisti nei Rtp, il ministero delle Infrastrutture, per mezzo del servizio di supporto giuridico alle stazioni appaltanti reso in collaborazione con la Conferenza delle Regioni e Itaca, aveva specificato che il giovane professionista, mandante del raggruppamento temporaneo, iscritto all'albo professionale, deve essere in possesso della partita Iva. E questo perché «le professioni, che prevedono l'iscrizione ad un albo professionale, non possono essere svolte in maniera occasionale».
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