Obbligo di partita Iva per il giovane professionista inserito nel raggruppamento temporaneo

Tar Lombardia: il giovane deve comunque avere un ruolo effettivo nella progettazione

di Mariagrazia Barletta

Nelle gare di servizi di architettura e ingegneria, il giovane professionista, mandante del raggruppamento temporaneo, iscritto all'albo professionale, deve essere in possesso della partita Iva. E questo perché «le professioni, che prevedono l'iscrizione ad un albo professionale, non possono essere svolte in maniera occasionale, è quindi necessaria la partita Iva».

Ad affermarlo è il ministero delle infrastrutture per mezzo del servizio di supporto giuridico alle stazioni appaltanti, reso in collaborazione con la Conferenza delle Regioni e Itaca.

Il parere si somma ad una recente sentenza, pubblicata lo scorso dicembre, del Tar Lombardia che si è pronunciato sul tema della presenza dei giovani professionisti nei raggruppamenti temporanei. Una sentenza che, da un lato, conferma la necessità che il giovane professionista abbia un ruolo effettivo nella progettazione e, dall'altro, afferma che, se non richiesto dal bando, i concorrenti non devono specificare, già in sede di presentazione dell'offerta, quali prestazioni sarà tenuto a svolgere il giovane professionista inserito nel Rtp.

Motivo del contendere è, in questo caso, la gara, indetta dalla Provincia di Varese, per l'affidamento del servizio di architettura e ingegneria per «interventi di adeguamento normativo e funzionale» dell'immobile che ospita gli Istituti Isis Facchinetti e Ipsscts Verri di Castellanza.

Il secondo classificato fa ricorso contro la stazione appaltante e il gruppo classificatosi al primo posto. Tra le presunte irregolarità, i ricorrenti indicano la dichiarazione dell'aggiudicatario che individua il nome di un giovane professionista (iscritto all'albo da meno di cinque anni). Dichiarazione con cui si afferma che questi avrebbe svolto attività di «supporto alla stesura degli elaborati progettuali e grafici» e, dunque - rilevano i ricorrenti - «non un'attività di progettazione in senso stretto».

Nella sentenza, i giudici ricordano che il Codice degli appalti (art. 24, comma 5) rimanda ad un regolamento la definizione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee. Il regolamento, poi adottato, è il Dm 263 del 2016, il cui articolo 4 stabilisce che «i raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista».

Secondo il Tar, non essendo richiesto dalla documentazione di gara, i concorrenti non erano tenuti a specificare, già in sede di offerta, le prestazioni che il giovane professionista avrebbero dovuto svolgere. L'importante è - si afferma nella sentenza - che effettivamente, poi, il giovane professionista partecipi alla progettazione.

«Laddove la lex specialis non richieda un tale livello di dettaglio, deve, conseguentemente, ritenersi che la verifica dell'effettiva partecipazione del giovane professionista alla progettazione assuma rilievo unicamente nella fase di esecuzione dell'appalto», si legge nella pronuncia. 

Dunque, nel caso esaminato, la dichiarazione dell'aggiudicatario, nella misura in cui prevede la partecipazione del giovane professionista a supporto della stesura degli elaborati progettuali e grafici «presenta margini di equivocità», ma, avendo richiamato l'art. 4 del Dm 263 del 2016 e avendo utilizzato l'espressione "supporto alla stesura" dei progetti, non può, come prospettato dai ricorrenti, essere causa di esclusione per l'aggiudicatario. 

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