I professionisti iscritti all'albo dei Ctu (Consulenti tecnici d'ufficio) e dei periti del tribunale devono confermare l'iscrizione tramite il portale "Gestione Albi, elenchi Ctu e altri ausiliari" del ministero della Giustizia.
Si tratta della conferma biennale da effettuare entro marzo 2026, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento (Dm 109 del 2023). La conferma è stata introdotta con l'obiettivo di verificare la permanenza dei requisiti necessari per l'iscrizione e per lo svolgimento delle funzioni di ausiliari. Il mancato invio della domanda di conferma entro la scadenza fissata comporta la cancellazione dall'elenco nazionale, quindi la perdita dello status di Ctu o di perito. È comunque fatta salva la possibilità di presentare una nuova domanda di iscrizione.
Secondo l'art. 6, del Dm 4 agosto 2023, n. 109 - va ricordato - costituiscono requisiti per il mantenimento dell'iscrizione all'albo, lo svolgimento continuativo dell'attività professionale e il rispetto degli obblighi di formazione professionale continua. Ai Ctu arriva una Pec in cui è specificato il termine entro cui formulare la domanda di conferma, «con l'avvertimento che la mancata presentazione della domanda equivale a manifestazione della volontà di non mantenere l'iscrizione».
Con la domanda di conferma l'interessato rende dichiarazione sostitutiva con cui conferma, aggiorna o integra diverse informazioni:
- la categoria e il settore di specializzazione per i quali chiede l'iscrizione;
- le proprie generalità e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
- la formazione scolastica, universitaria e post-universitaria e i titoli di studio conseguiti;
- gli eventuali specifici percorsi formativi volti ad acquisire adeguate competenze nell'ambito della conciliazione, nonché sul processo e sull'attività del consulente tecnico;
- il curriculum scientifico;
- l'ordine, il collegio, l'associazione o la categoria del ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui si è iscritti;
- la dichiarazione di non aver riportato condanne passate in giudicato, oppure l'indicazione delle condanne eventualmente riportate;
- la dichiarazione di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico, oppure l'indicazione dei procedimenti pendenti dei quali si abbia conoscenza;
- la dichiarazione di non aver riportato negli ultimi cinque anni sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dall'ordinamento professionale di appartenenza;
- la dichiarazione di essere in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, con specifica indicazione dei crediti conseguiti, e con gli obblighi contributivi e previdenziali;
- l'attività professionale svolta, con particolare riguardo a quella degli ultimi cinque anni;
- la dichiarazione che i titoli e i documenti attestanti la formazione e l'attività professionale svolta prodotti in copia sono conformi all'originale;
- l'impegno a comunicare senza indugio ogni variazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata nonché ogni altra circostanza rilevante sopravvenuta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
pubblicato il: