Un corso base propedeutico all'iscrizione all'albo dei Consulenti tecnici d'ufficio (Ctu).
A prevederlo sono due disegni di legge, uno presentato dalla Lega e uno da FdI, che, dopo la conclusione di un giro di audizioni, entrano nel vivo della discussione in commissione Giustizia al Senato, dove sono esaminati congiuntamente ad altre due proposte di legge, una che punta a semplificare il meccanismo di liquidazione del compenso ai professionisti ausiliari del giudice e l'altra che propone di modificare le modalità di liquidazione dei compensi del Ctu che opera in sede di procedure esecutive immobiliari (esperto o estimatore).
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Corsi propedeutici per l'iscrizione all'albo dei Ctu
Un primo Ddl prevede che il corso propedeutico all'iscrizione all'albo dei Ctu - a pagamento, con esame finale e specifico per architetti, ingegneri e geometri - sia istituito presso ogni tribunale e aperto a tecnici con almeno tre anni di iscrizione al proprio ordine di appartenenza.
Il Ddl propone che sia l'Ordine territoriale a stabilire il numero massimo di partecipanti e il costo per la partecipazione ai corsi che dovrebbero tenersi con cadenza semestrale. La durata proposta è di 200 ore con frequenza obbligatoria nell'arco di 12 mesi. Il corso dovrà anche prevedere l'espletamento di un incarico peritale per poter superare l'esame finale. La commissione d'esame, nominata dal presidente del tribunale sentiti gli ordini professionali interessati, sarà composta da un gruppo di esperti iscritti all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio, oltre che da esperti in materie giuridiche, magistrati, nonché esperti nelle materie degli albi di appartenenza.
Un altro Ddl, esaminato congiuntamente al precedente (l'obiettivo di esaminarli insieme è quello di arrivare ad un testo unico, condiviso, da far procedere nell'iter di conversione in legge), non fa riferimento a precise categorie di professionisti e prevede che il ministero della Giustizia, sentiti i consigli professionali nazionali, stabilisca i programmi dei corsi base di specializzazione dei consulenti in ambito civile, penale, amministrativo e tributario. Si prevedono non meno di 18 ore di lezione, che devono comprendere esercitazioni pratiche e, anche in questo caso, il superamento di un esame finale.
Si prevede che il corpo docente sia costituito da magistrati, avvocati iscritti all'ordine professionale e professionisti tecnici già iscritti nell'elenco nazionale dei consulenti tecnici istituito presso il ministero della Giustizia. La direzione e l'organizzazione dei singoli corsi base si prevede di affidarla a ordini e collegi professionali provinciali o a università, camere di commercio, d'intesa con ordini e collegi professionali. Viene proposto, inoltre, l'aggiornamento obbligatorio su base triennale.
Liquidazione dei compensi
Come si diceva, un altro Ddl, esaminato insieme ai precedenti, punta a semplificare il meccanismo di liquidazione del compenso ai professionisti ausiliari del giudice.
A fronte di meccanismi farraginosi per il recupero del compenso da parte del professionista e della mancanza di una chiara disciplina in materia di liquidazione dei compensi da parte dei magistrati in favore dei Ctu nei processi regolati dal codice civile, il Ddl propone un'integrazione dell'articolo 168 del testo unico delle spese legislative e regolamentari in materia di giustizia (Dpr 115 del 2002), prevedendo - come spiegato nella relazione che accompagna la proposta di legge - che «il magistrato provveda alla liquidazione del compenso del Ctu entro il termine di tre mesi dall'istanza depositata, decorso il quale provvedono il presidente del tribunale o il procuratore della Repubblica. Infine, si riconosce il vincolo di solidarietà tra le parti, nei confronti del Ctu, in relazione al pagamento delle spettanze liquidate dal magistrato in tutti i giudizi disciplinati dal codice di procedura civile, anche successivamente alla data del deposito della sentenza».
Compensi nelle procedure esecutive immobiliari
Un quarto Ddl intende abrogare il terzo comma dell'articolo 161 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile (regio decreto 1368 del 1941), introdotto dal Dl n.83 del 2015, in cui si prevede che all'esperto o all'estimatore venga liquidato un compenso sulla scorta del ricavato della vendita, anziché sulla base del valore di stima e che, prima della vendita, non possano essere liquidati acconti in misura superiore al 50% del compenso calcolato sul valore di stima.
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