La tettoia non smontabile è "nuova costruzione" e richiede il permesso di costruire

La sentenza del Consiglio di Stato

di Mariagrazia Barletta

La tettoia non costituita da una struttura leggera facilmente smontabile e demolibile comporta la trasformazione edilizia del territorio e, come tale, va considerata "nuova costruzione", per cui la sua realizzazione richiede il rilascio del permesso di costruire. 

Lo afferma il Consiglio di Stato nella pronuncia 2293 del 18 marzo 2026, confermando la sentenza del Tar secondo cui vanno catalogati come "nuova costruzione" gli interventi che, «indipendentemente dai materiali utilizzati e dal grado di amovibilità, presentino un simultaneo carattere di stabilità fisica e di permanenza temporale, dovendosi con ciò intendere qualunque manufatto che sia fisicamente ancorato al suolo».

Secondo il Consiglio di Stato, le tettoie possono ritenersi liberamente edificabili solo qualora la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendano evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo, riparo o protezione, anche da agenti atmosferici, e quando, per la loro consistenza, possano ritenersi assorbite, ovvero ricomprese in ragione della loro accessorietà, nell'edificio.

«Quando le tettoie incidono sull'assetto edilizio preesistente, infatti - proseguono i giudici amministrativi - non possono essere considerate quali interventi di manutenzione straordinaria, in quanto non consistono nella rinnovazione o nella sostituzione di un elemento architettonico, ma nell'aggiunta di un elemento strutturale dell'edificio, con modifica del prospetto, perciò la relativa costruzione richiede il preventivo rilascio del permesso di costruire».

Nel caso specifico, i giudici si sono espressi sul ricorso di un cittadino napoletano che aveva realizzato due tettoie realizzate «l'una con quattro pilastrini, su cui poggiavano le orditure della copertura costituita da pannelli in plexiglass, l'altra con sei pilastrini con struttura in "bioshade", vale a dire in pergola frangisole bioclimatica, costituita da lamelle ravvicinate che consentivano la ventilazione naturale e, al contempo, proteggevano dal sole e dalla pioggia, così consentendo una migliore fruizione dello spazio esterno».

Il Comune ne aveva intimato la demolizione in quanto ritenute abusive perché realizzate tramite Scia e senza richiedere l'autorizzazione paesaggistica (le opere erano state costruite in zona di protezione integrale secondo il piano territoriale paesaggistico).

Secondo i giudici, dalla documentazione fotografica presentata dallo stesso ricorrente si evince che le dimensioni e le caratteristiche strutturali delle tettoie risultano tali da modificare sensibilmente non solo il manufatto principale cui accedono ma anche il territorio circostante (gravato da vincoli).

«Si ravvisano in esse gli estremi, dunque, della nuova costruzione e non delle mere pertinenze posto che le due tettoie hanno indiscutibilmente determinato la realizzazione di nuovi consistenti volumi, con nuovo carico urbanistico, nuova volumetria e dunque trasformazione dell'assetto del territorio», si legge nella pronuncia.

Il Consiglio di Stato dà anche ragione al Tar che si era espresso anche contro la possibilità di richiedere un'autorizzazione paesaggistica in sanatoria. in quanto il piano territoriale paesaggistico vieta nell'area in cui sono state realizzate le tettoie qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti, l'alterazione dell'andamento naturale del terreno e delle sistemazioni idrauliche agrarie esistenti, compreso l'impianto di nuove serre, di qualsiasi tipo e dimensione. «Ne consegue che anche strutture come le tettoie in questione, per le proprie caratteristiche costruttive non possano essere compatibili con l'ambito territoriale circostante», chiosano i giudici.

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