Taglio della parcella ai professionisti in debito col Fisco: i chiarimenti del ministero della Giustizia

Le nuove regole introdotte dalla legge di Bilancio valgono anche per i Ctu e si applicano a decorrere dal 15 giugno 2026

Per pagamenti entro i 5mila euro, la pubblica amministrazione e le società a prevalente partecipazione pubblica, dopo aver effettuato i dovuti controlli, tagliano la parcella se il professionista ha cartelle esattoriali da pagare. L'onorario viene decurtato delle somme dovute dal professionista che sono corrisposte dalla Pa direttamente all'agente della riscossione. La differenza tra parcella e debito - se dà un numero positivo - viene corrisposta al professionista.

È quanto ha disposto la legge di Bilancio 2026. Su questo punto il ministero della Giustizia ha diramato una circolare contenente alcune delucidazioni. Intanto, si legge nella circolare, la nuova disposizione introdotta dalla legge di Bilancio ha decorrenza dal 15 giugno 2026 e si applica anche ai Consulenti tecnici d'ufficio (Ctu).

«Gli Uffici giudiziari competenti alla liquidazione dei compensi nell'ambito delle spese di giustizia - prosegue la circolare - hanno l'obbligo di effettuare la verifica preventiva delle eventuali inadempienze derivanti da cartelle di pagamento per tutti i compensi da corrispondere a soggetti esercenti arti e professioni, indipendentemente dall'importo, e quindi anche se inferiore a euro 5.000».

L'obbligo di verifica preventiva riguarda diverse categorie professionali tra cui: gli ausiliari del giudice e i periti di parte, i professionisti incaricati in ambito civile, penale, amministrativo e tributario, nonché ogni altro soggetto rientrante nella nozione di esercente arti e professioni ai sensi dell'art. 54 del Tuir.

«In caso di accertata inadempienza del beneficiario - specifica il ministero -, l'Ufficio contabile competente (Ufficio Spese di Giustizia o altro ufficio deputato alla liquidazione e al pagamento) procederà direttamente al pagamento in favore dell'Agente della riscossione fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica; l'eventuale importo eccedente la quota di debito sarà liquidato al professionista beneficiario».

«Diversamente dalla disciplina previgente - fa sapere ancora il dicastero -, non è prevista una sospensione del pagamento in favore del beneficiario, bensì un meccanismo di scomputo immediato del compenso dovuto, mediante trattenuta della quota corrispondente all'inadempienza accertata e contestuale versamento all'Agente della riscossione, con corresponsione al professionista della eventuale parte residua».

«Le nuove disposizioni si applicano a tutti i pagamenti, di qualsiasi importo, da effettuare a decorrere dal 15 giugno 2026, indipendentemente dalla data di acquisizione dei documenti contabili o dalla riferibilità delle prestazioni professionali a periodi precedenti. Pertanto, anche i compensi relativi a prestazioni professionali pregresse, ove liquidati successivamente a tale data, sono soggetti alla nuova disciplina».

Per approfondire:
Legge di Bilancio 2026: sotto i 5mila euro la Pa taglia la parcella al professionista con debiti col Fisco

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