«Ai fini dell'applicazione della normativa sulle "tolleranze costruttive" (oggi disciplinate dall'articolo 34-bis del Dpr 380/2001) ovvero sulla cosiddetta "tolleranza di cantiere" non è necessario che lo scostamento si sia realizzato in occasione della esecuzione degli interventi assentiti, atteso che tale requisito non è contemplato nella normativa di settore». Ad affermarlo è il Consiglio di Stato, richiamando un precedente orientamento, con la pronuncia 2113 del 2026.
La sentenza analizza la vicenda di due cittadini di Lecco che avevano ottenuto nel 1978 una concessione edilizia per realizzare un bagno esterno al fine di adeguare agli standard igienico-sanitari la loro abitazione, posta in un piccolo edificio del centro storico, «privo di particolari caratteristiche di pregio o di vincoli storico-artistici».
In fase esecutiva, tuttavia, l'opera veniva realizzata con una parziale difformità rispetto al progetto assentito, mediante una copertura piana anziché inclinata che consentiva un miglioramento della fruibilità del locale, con una variazione volumetrica in aumento pari a 1,93 metri cubi.
Nel 2014 i due cittadini presentano istanza di permesso di costruire in sanatoria (ex art. 36 Dpr n. 380/2001) inserendo anche la richiesta di autorizzazione per ulteriori opere (gradini di accesso e sistemazione della gronda), che in realtà non erano state ancora realizzate. Il Comune rigetta l'istanza a causa della modifica della sagoma del fabbricato con contestuale formazione di un presunto terrazzo, in contrasto con le Nta vigenti.
Non solo, secondo il Comune le opere abusive erano in contrasto rispetto alla normazione urbanistico - edilizia vigente al momento della presentazione dell'istanza di sanatoria, avvenuta nel 2014, in quanto il Piano regolatore generale (P.R.G.) del 2000 e successive varianti, includeva l'immobile oggetto della pronuncia all'interno del nucleo di antica formazione. Dunque, l'intervento realizzato - sempre secondo l'amministrazione - contrastava con l'art. 23, comma 23.1., delle Norme tecniche di attuazione (Nta) del Prg., che espressamente vietava l'aumento di volume effettivo, con la conseguente impossibilità, per il Comune, di accogliere l'istanza di sanatoria.
Il Consiglio di Stato boccia la ricostruzione del Comune e dà ragione ai cittadini. Secondo i giudici amministrativi, infatti, il Comune nel ricostruire la disciplina urbanistica applicabile non tiene conto della natura minimale dell'intervento, consistente nella realizzazione di un piccolo bagno esterno ai fini del rispetto delle vigenti prescrizioni igienico-sanitarie. In tale ambito, la contestata modifica della copertura del piccolo bagno costituisce - proseguono i giudici - un mero adeguamento tecnico del progetto volto a consentire la concreta agibilità del locale, mediante un aumento della volumetria inferiore alla prevista soglia percentuale minima di rilevanza, di modo che a motivazione del diniego non potevano essere legittimamente invocate le prescrizioni che precludevano sì aumenti volumetrici, ma solo se superiori alla prevista soglia minima.
Infine, il Consiglio di Stato richiama l'orientamento secondo cui ai fini dell'applicazione della normativa sulle "tolleranze costruttive" non è necessario che lo scostamento si sia realizzato contestualmente all'esecuzione degli interventi assentiti.
Va ricordato che le tolleranze esecutive di cui all'articolo 34-bis del testo unico dell'edilizia, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie.
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