Tolleranze costruttive: il limite del 2% riguarda solo quelle di "cantiere" e non vale per immobili condonati

di Mariagrazia Barletta

Le tolleranze costruttive del 2% (art. 34-bis del Tu dell'Edilizia) riguardano soltanto le cosiddette "tolleranze di cantiere" generate dal mancato rispetto di misure progettuali previste da un permesso edilizio e non sono applicabili a immobili oggetto di condono.

È quanto emerge dalla sentenza 3593/2025 del Consiglio di Stato che analizza l'appello di alcuni cittadini proprietari di due capannoni in zona plurivincolata a Roma. I capannoni erano stato oggetto di diversi abusi edilizi che i proprietari avevano tentato di sanare con il cosiddetto terzo condono, ma tutte e quattro le istanze erano state rigettate dal Comune.

Tre delle quattro istanze rigettate riguardavano aumenti di superficie e volume per usi commerciali. Uno degli interventi abusivi era contenuto nel limite del 2% della superficie totale del capannone e per questo, secondo i ricorrenti, poteva rientrare nel limite del 2% delle tolleranze costruttive consentito dal Dpr 380 del 2001. Tale doglianza viene subito smontata dai giudici amministrativi.

«In primo luogo perché - si legge nella pronuncia - il limite del 2% previsto dall'art. 4-bis del Dpr 380 del 2001 riguarda solo le cosiddette "tollerane di cantiere" rinvenienti dal mancato rispetto di misure progettuali previste da un permesso edilizio previamente rilasciati ai sensi del Dpr 380 del 2001; nel caso di specie, invece, l'ampliamento abusivo non è stato effettuato su un capannone preventivamente assistito da un permesso edilizio, bensì su un capannone che era stato - esso stesso - oggetto di condono (risulta ex actis, invero, che il capannone abusivo era stato condonato nel 1998)».

«In secondo luogo - proseguono i giudici - perché l'abuso in questione (pari a 45 mq) non può essere completamente svincolato e separato dagli altri due abusi realizzati nello stesso luogo (un vano di 4 x 16,80 m ed un ampliamento del capannone di 472,6 mq)., bensì va considerato congiuntamente ad essi, ciò in ossequio al consolidato insegnamento del Consiglio di Stato secondo cui "la valutazione dell'abuso edilizio dev'essere conseguita tenendo conto dell'immobile o del complesso immobiliare nella sua interezza, in quanto il frazionamento dei singoli interventi non consentirebbe di avere una visione totale dell'impatto che l'opera produce sull'assetto territoriale"»

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