Violazione delle distanze, la responsabilità può ricadere sul direttore dei lavori

La Cassazione condanna un ingegnere, in quanto direttore dei lavori del progetto che avrebbe violato di 26 centimetri le norme sulle distanze

Nel computo delle distanze tra fabbricati prescritte dal Dm 1444 del 1968 vanno considerati anche i pilastri e i porticati, in quanto elementi costruttivi idonei a generare intercapedini pregiudizievoli per l'igiene e la salubrità. Lo dice la Corte di Cassazione (sentenza 22545 del 2026) che condanna un ingegnere, in quanto direttore dei lavori dell'intervento di nuova costruzione che avrebbe violato di 26 centimetri le norme sulle distanze.

La società committente e costruttrice di un nuovo edificio realizzato su un terreno inedificato imputa all'ingegnere, progettista e direttore dei lavori, l'errata esecuzione di un immobile realizzato sotto la supervisione del professionista. In un sopralluogo, l'ufficio tecnico del Comune riscontra alcune difformità rispetto al progetto approvato e la violazione del Dm 1444 del 1968. Per ripristinare la corretta distanza tra gli edifici, la società costruttrice demolisce una porzione di fabbricato, arretrando alcuni pilastri.

La società, conclusi i lavori di demolizione e di modifica della struttura, fa causa all'ingegnere progettista e Dl per ottenere il risarcimento del danno subito e in particolare dei costi per i lavori di ripristino delle distanze previste dalla legge, nonché per le spese sostenute per le procedure amministrative in sanatoria.

Il tribunale accoglie parzialmente la richiesta di risarcimento e l'ingegnere propone appello. Con più doglianze, il professionista censura la ricostruzione del primo giudice in merito alla disciplina delle distanze tra fabbricati, contestando l'applicabilità dell'art. 9 del D.M. 1444/1968 e deducendo che la distanza in concreto riscontrata non fosse inferiore a quella normativa ovvero che le misurazioni fossero state effettuate in modo non corretto. L'appellante sostiene, inoltre, la propria estraneità alle violazioni edilizie prospettate, avendo egli rassegnato le dimissioni dall'incarico e non avendo ricevuto mandato per il tracciamento dei fabbricati. La Corte di Appello, però, conferma la sentenza impugnata. Così, l'ingegnere ricorre alla Cassazione.

Anche il terzo grado di giudizio non gli è favorevole. L'ingegnere denuncia, in particolare,  come non provato il "mancato rispetto della distanza di metri 10 prevista dal DM 1444/68 tra il pilastro del portico esistente al piano terra dell'edificio di proprietà e la parete perimetrale dell'edificio in corso di costruzione" rilevato dai tecnici comunali con il verbale di sopralluogo (mai depositato in causa), nonché il metodo adottato dagli stessi (modo radiale o modo lineare) per la misurazione di tale distanza.

Secondo la Cassazione, la Corte di appello ha fondato la decisione su un ampio compendio probatorio, costituito da documentazione amministrativa, nonché sulle risultanze della Ctu. Secondo i giudici, inoltre, la Corte di Appello ha ben interpretato l'articolo 9 del Dm 1444, che, per gli edifici di nuova costruzione prescrive una distanza minima assoluta di 10 m tra le pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. Dunque bene hanno fatto i giudici del secondo grado a ritenere che, ai fini del calcolo delle distanze, vadano considerati anche i pilastri e i porticati, in quanto elementi costruttivi idonei a generare intercapedini pregiudizievoli per l'igiene e la salubrità.

«L'interpretazione offerta dalla Corte di merito - si legge nella pronuncia - è conforme all'orientamento di legittimità che considera rilevanti, ai fini del computo delle distanze, tutti gli elementi costruttivi stabili e non meramente ornamentali, quali balconi e terrazze, destinati ad ampliare la consistenza del fabbricato. A tal fine, è sufficiente che anche un solo segmento della parete, comprensivo del colonnato, risulti posto a distanza inferiore ai dieci metri per determinare la violazione della norma».

Quanto al rispetto delle distanze, la Cassazione conferma che il verbale di accertamento dell'illecito edilizio fa «piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti» (Cass. 25811/2013), motivo per cui deve ritenersi incontestabile la misurazione tra il pilastro del fabbricato oggetto della sentenza e la parete di quello confinante, ritenuta pari a 9,74 metri.

Il ricorso, dunque, viene bocciato e il direttore dei lavori condannato a pagare le spese processuali e la somma di circa 23.500 euro già imputatagli nei precedenti gradi di giudizio.

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