Precarietà delle opere, quando non serve il permesso di costruire

Il Consiglio di Stato spiega quando un'opera può essere considerata "precaria" per la cui esecuzione non serve il permesso di costruire

Quando un manufatto può essere ricondotto alla categoria di opere precarie per la cui esecuzione non è necessario il permesso di costruire?  Lo spiega il Consiglio di Stato nella pronuncia 6617 del 2026, in cui passa in esame il caso di un dehors installato da un bar attirando l'attenzione della proprietaria di un appartamento collocato nello stesso stabile, secondo cui l'opera, essendo di 100 mq e non amovibile, avrebbe richiesto il permesso di costruire.

La sentenza si sofferma sul concetto di opera precaria. Un ragionamento che vale in generale per riconoscere quelle opere (non solo i dehors) che - possedendo il carattere della precarietà - non hanno bisogno del permesso di costruire.

Il Consiglio di Stato dà seguito ad un consolidato indirizzo della giurisprudenza amministrativa secondo cui la nozione di precarietà non coincide né con la facile amovibilità della struttura né con le caratteristiche dei materiali impiegati. La precarietà va invece valutata in relazione alla funzione assolta dal manufatto e alle esigenze che questo deve soddisfare.

In particolare, i giudici richiamano una recente sentenza del Consiglio di Stato secondo cui «la precarietà dell'opera, che esonera dall'obbligo del permesso di costruire, postula un uso specifico e temporalmente limitato del bene e non ammette che lo stesso possa essere finalizzato al soddisfacimento di esigenze (non eccezionali e contingenti, ma) permanenti nel tempo. Non possono, infatti, essere considerati manufatti destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee quelli destinati a un'utilizzazione perdurante nel tempo».

Dunque, un'opera è qualificabile come precaria soltanto quando è funzionalmente destinata a soddisfare esigenze contingenti, temporanee e circoscritte nel tempo, destinate a cessare entro un termine predeterminato o comunque oggettivamente prevedibile.

Ancora un'altra pronuncia, sempre dei giudici di secondo grado, precisa che «la precarietà dell'opera non dipende dalla natura dei materiali utilizzati o dalla sua facile rimovibilità, ma dalla destinazione funzionale del manufatto a soddisfare esigenze temporanee e contingenti» e «che non possono essere considerate precarie le opere destinate ad un'utilizzazione stabile e duratura, ancorché realizzate con materiali facilmente amovibili».

Inoltre, ciò che emerge nell'orientamento prevalente della giurisprudenza è che la condizione di precarietà va legata anche al concetto di «stabile trasformazione del territorio» derivante dall'installazione del manufatto. Per tale ragione la giurisprudenza ha costantemente escluso la natura precaria di strutture poste a servizio di attività economiche, commerciali o ricettive, quando risultino destinate ad ampliare in modo stabile la capacità di utilizzo dell'esercizio.

Applicando tali principi al caso specifico del dehors, il Consiglio di Stato osserva che la superficie di 100 mq non può essere considerata marginale rispetto all'organizzazione dell'attività esercitata ma, anzi, si integra funzionalmente ad essa per ampliarne stabilmente la capacità ricettiva. E poi, manca il requisito della temporaneità: «ciò - si legge nella pronuncia - è dimostrato dalla circostanza che la struttura risulta installata quantomeno dal 2021». Dunque, il manufatto doveva essere inquadrato come intervento di nuova costruzione da realizzare con permesso di costruire.

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