Umbria – piano casa: il consiglio regionale approva il disegno di legge

Il Consiglio regionale dell’Umbria ha approvato il disegno di legge “Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell’economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente

L’Umbria si appresta ad essere la seconda Regione a dotarsi di un disegno organico per il governo del territorio.

OBIETTIVI
Le legge disciplina i rapporti tra Regione, Province e Comuni nella pianificazione (tutela, valorizzazione ed uso del territorio), per assicurare un sistema di “governo multilivello” coordinato e integrato, che attui la copianificazione secondo criteri di sussidiarietà, integrando la programmazione territoriale di natura economica con la pianificazione, strategica e di qualità, nelle sue valenze paesaggistiche, naturalistiche e culturali.

Alla Regione spetta l’indicazione di strategie e indirizzi, e agli enti locali l’approfondimento programmatico, localizzativo e regolativo delle scelte. Alle Province è assegnato un ruolo centrale, espresso attraverso il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PCTP), strumento di raccordo, supporto e integrazione tra le pianificazioni comunali.

Un sistema di “governance” che prevede anche la partecipazione dei cittadini, da assicurare attraverso la concertazione con i soggetti economici e sociali e la consultazione dei cittadini, singoli e associati, assicurando adeguate forme di pubblicità e conoscenza delle scelte di pianificazione.

Una parte del disegno di legge (articoli dal 33 al 38) definisce le nuove norme per gli interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione degli immobili, in attuazione dell’Accordo Stato-Regioni del 31 marzo scorso che prevede azioni per il rilancio dell’economia attraverso l’edilizia.

FINALITA’
Realizzare la trasformazione territoriale e urbana assicurando sostenibilità ecologica, sicurezza, efficienza e funzionalità degli insediamenti e qualità del paesaggio; fornire gli strumenti di governo del territorio attuando criteri di sussidiarietà e copianificazione; assicurare una gestione condivisa delle trasformazioni territoriali, che tenga conto degli interessi pubblici e assicuri parità di condizioni tra i privati; far diventare l’Umbria un “Laboratorio di sostenibilità”, per accrescere la competitività territoriale, attraverso qualità e innovazione.

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE
Sono due i nuovi strumenti di programmazione previsti: il Piano urbanistico strategico territoriale (PUST), che ridefinisce contenuti e finalità del vecchio Piano urbanistico territoriale rafforzandone il ruolo di indirizzo generale, e il Piano paesaggistico regionale (PPR).

Con il PUST la Regione persegue i suoi obiettivi territoriali, fissando le linee di indirizzo per una visione integrata del territorio regionale, in coerenza con le strategie nazionali e delle regioni vicine.

Con questo strumento, che di fatto sostituisce il Piano urbanistico territoriale (PUT), fissa le strategie e gli indirizzi della Regione e rappresenta quindi il quadro programmatico di riferimento per l’attuazione sul territorio della pianificazione urbanistica.
L’altro strumento, il Piano paesaggistico regionale, fissa e punta a mantenere la qualità dei caratteri identitari del paesaggio umbro e a tutelarne i valori riconosciuti; prevede i rischi conseguenti a mutamenti del territorio e fissa strategie volte alla riqualificazione dei paesaggi deteriorati.

Di rilievo l’inserimento nella normativa di particolari tutele per gli oliveti che rappresentano “un elemento identitario del territorio umbro”. Prevista l’istituzione di un Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio.

Per realizzare un efficace monitoraggio integrato del territorio regionale, la legge prevede l’istituzione del Siat (Sistema informativo regionale ambientale e territoriale)

AMPLIAMENTI E RECUPERI (“PIANO CASA”)
Le disposizioni riguardanti questa parte della legge avranno validità di 18 mesi dall’entrata in vigore della legge.

AMPLIAMENTI
Potranno essere ampliati fino a un massimo del 20% della superficie utile calpestabile (SUC), gli edifici a destinazione residenziale uni-bifamiliari, di superficie, o di tipologia diversa da questi che non superino i 350 metri quadrati, e comunque entro il limite massimo di settanta mq per edificio.

Ampliamenti sono consentiti anche se realizzati in forma indipendente dall’edificio, ma in questo caso sono condizionati alla valutazione di sicurezza e a interventi di miglioramento sismico.

Tutte le parti ampliate dovranno assicurare “elevata efficienza energetica”.

Per effettuare questo tipo di interventi sarà sufficiente la denuncia di inizio lavori (DIA) se gli immobili non sono compresi in un eventuale piano attuativo. 

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
Per questi interventi si prevede un incremento della superficie di non oltre il 25%, con l’obbligo di conseguire la certificazione di sostenibilità ambientale prevista dalla normativa regionale.

Consentiti anche ampliamenti su edifici costituiti da più alloggi (almeno 8, con superficie totale di 800 metri quadrati): in questo caso l’incremento è destinato per non meno del 50% alla realizzazione di abitazioni con superficie minima di 60 mq, da affittare a canone concordato per almeno 8 anni.

L’incremento di superficie, sempre nel caso di demolizione e ricostruzione, può arrivare al 35% se l’intervento riguardi almeno tre edifici ricompresi in un Piano attuativo, previa certificazione di sostenibilità ambientale.

Consentiti interventi di ampliamento e ricostruzione anche su edifici residenziali con presenza di destinazioni d’uso diverse a condizione che queste non superino il 25% della superficie totale.

Per questo tipo di intervento è consentito il procedimento edilizio abbreviato. 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Incrementi di superficie (ampliamento o demolizione e ricostruzione), fino a un massimo del 20%, sono previsti infine per gli edifici a destinazione artigianale, industriale e per servizi (esclusi alberghieri, extralberghieri e commerciali di medie e grandi dimensioni), in questo caso occorre siano oggetto di un piano attuativo (parere della Provincia entro 30 giorni), che interessi una superficie fondiaria di almeno 2 ettari, preveda la riqualificazione dell’intero complesso e rispetti le condizioni relative al risparmio energetico.

AMBITO DI APPLICAZIONE
Dagli ampliamenti vengono esclusi gli edifici ricadenti nei centri storici e nelle aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta in base a normative statali, regionali o previste dallo strumento urbanistico generale comunale.

Non potranno beneficiare della procedura semplificata gli edifici ricadenti nelle zone agricole e realizzati successivamente al 13 novembre 1997, per l’ampliamento degli edifici realizzati in data anteriore al 13 novembre 1997 resta fermo il limite di superficie complessiva di quattrocentocinquanta metri quadrati previsto dal comma l dell’articolo 35 della legge regionale “11/2005”.

Esclusione anche per gli edifici situati nelle zone a rischio frana e idraulico, per quelli ricadenti negli ambiti concernenti rispettivamente la riserva integrale e quella generale orientata dei parchi nazionali, classificati come beni culturali, edilizia speciale, monumentale o atipica ricadenti nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico.

Non rientrano nella nuova normativa anche gli edifici eseguiti in assenza di titolo abilitativo e che non abbiano conseguito al 31 marzo 2009 il titolo abilitativo a sanatoria a seguito dell’accertamento di conformità o del condono edilizio; gli edifici ricadenti in zone omogenee o ambiti dove lo strumento urbanistico preclude la possibilità di realizzare ampliamenti o ristrutturazioni che riguardino la completa demolizione e ristrutturazione dell’immobile.

Gli incrementi della superficie non si cumulano con quelli eventualmente consentiti dagli strumenti urbanistici comunali o da norme regionali.

I Comuni possono comunque, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, escludere l’applicabilità di queste norme o stabilire percentuali inferiori di ampliamento.

 CONDIZIONI
Tutti gli interventi di ampliamento dovranno attenersi alle seguenti condizioni tecniche e applicative:
– garantire il miglioramento della qualità architettonica e ambientale;
– divieto di superare le altezze massime previste dagli strumenti urbanistici;
– mantenimento degli allineamenti stradali, fasce di rispetto, e distanze minime;
– applicazione della normativa antisismica;
– gli interventi di demolizione, ricostruzione e ampliamento sono subordinati al reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali relativamente all’intero edificio comprensivo dell’ampliamento;
– gli incrementi non sono cumulabili con quelli eventualmente consentiti dagli strumenti urbanistici comunali.
(Fonte: regione Umbria)

leggi il testo della Legge Regionale 26 giugno 2009, n. 13:
Regione Umbria – Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell’economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente

pubblicato in data: 26/06/2009

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