Riforma delle professioni, approvata dal CdM

Il Consiglio dei Ministri ha appena approvato la Riforma degli ordinamenti professionali. Il testo non è ancora disponibile ufficialmente ma sarà pubblicato a breve in Gazzetta Ufficiale.

Dalle note di fine seduta, si può anticipare una novità importante:«è stato stabilito l'obbligo di assicurazione del professionista a tutela del cliente, prevedendo che la negoziazione delle convenzioni collettive con gli ordini professionali avvenga entro il termine di 12 mesi». Probabilmente è rientrato nel DPR Severino quel periodo transitorio che le professioni richiamavano a gran voce (Il Sole 24 Ore) per avere il tempo di stipulare giuste convenzioni.

Il Governo, si legge inoltre nel comunicato, «nella deliberazione finale, ha tenuto in debito conto le osservazioni del Consiglio di Stato e del Parlamento, attuando i principi delle liberalizzazioni. In particolare, è stato garantito il principio dell'accesso alla professione libero e non discriminatorio, e dell'effettività del tirocinio e dell'obbligo di formazione continua permanente del professionista». 

Le osservazioni del CdS e del Parlamento

Per avere un'idea ricordiamo che erano tanti i punti su cui il Consiglio di Stato e Parlamento avevano chiesto modifiche, tra questi i più critici erano senza dubbio il tirocinio formativo e la costituzione di consigli disciplinari - territoriali e nazionali - indipendenti da quelli con funzione amministrativa.

Il tirocinio, pratica e  percorsi di formazione

Per il tirocinio - secondo la Camera - il Regolamento doveva chiarire se l'obbligo dovesse essere esteso anche alle professioni che attualmente non lo prevedono. Ingiusta - secondo il parere comunque favorevole di Montecitorio - l'imposizione dell'incompatibilità del tirocinio con un pubblico impiego. Difficile capire, infatti, perché la bozza di Riforma ritenesse invece possibile la contemporaneità del tirocinio con un lavoro presso privati.

Il tirocinio - secondo i contenuti della bozza - doveva prevedere anche la frequenza di corsi specifici della durata di almeno sei mesi (con impegno orario di almeno 200 ore) organizzati dagli Ordini o dagli altri soggetti autorizzati. Per le modalità di attuazione si rimandava ad un regolamento emanato dal ministero di vigilante Un punto questo, molto criticato dai vari rappresentanti delle diverse categorie professionali, secondo Leopoldo Freyrie, così concepito, il tirocinio diventerebbe «un percorso ad ostacoli». 

Critico anche il Consiglio di Stato secondo cui la formazione obbligatoria, contemporanea alla pratica professionale, finirebbe con l'irrigidire le modalità di svolgimento del tirocinio. Meno incisivo il parere della Camera, che sul punto, raccomandava di verificare la rispondenza ai principi di delegificazione, su un tema che invece era probabilmente eccessivamente disciplinato dalla bozza di Regolamento.

In ogni caso - e su questo nessuno ha posto obiezione - il Regolamento non prevedeva, almeno nella ultima versione non ce n'era traccia, alcun obbligo di compenso per il tirocinante, nemmeno nella formula del "compenso adeguato" che avrebbe lasciato poi alle parti libertà di contrattazione.

Organismi disciplinari indipendenti 

Ulteriore punto critico è la costituzione degli organismi disciplinari indipendenti. I consigli di disciplina, secondo la bozza,  dovevano essere «composti dai componenti del consiglio dell'ordine o collegio territoriale viciniore diversi dal presidente, designati dal presidente stesso secondo l'anzianità di iscrizione all'ordine o collegio». Mentre i consigli di disciplina nazionali avrebbero dovuto essere istituiti presso i consigli nazionali e si prevedeva che ne entrassero a far parte i primi non eletti alla carica di consigliere nazionale dell'ordine o collegio che avessero riportato il maggior numero di preferenze.

Il principio doveva essere separare le funzioni amministrative da quelle disciplinari all'interno dei vari Ordini, invece il meccanismo previsto per la costituzione dei relativi consigli -  almeno nella bozza -lasciava una commistione tra i due ruoli e non garantiva la terzietà e l'indipendenza delle commissioni chiamate a decidere sulle questioni disciplinari

di Mariagrazia Barletta architetto

Per approfondire:

I contenuti della Riforma delle professioni. Assicurazione professionale obbligatoria dal 2013.
Approvata dal CdM la Riforma delle professioni, che ha recepito la maggior parte delle osservazioni del CdS e del Parlamento. Accontentati anche i rappresentanti dei professionisti: l'assicurazione obbligatoria slitta al 2013. Su tirocini, formazione continua e procedimenti disciplinari decideranno le singole categorie.

Riforma ordinamenti professionali. il punto dopo la "demolizione" del Consiglio di Stato. Il parere favorevole del CdS al DPR Severino arriva a conclusione di un testo che ne "demolisce" i contenuti. Le osservazioni danno ancora da lavorare al ministero di Giustizia che dovrà apportare le necessarie modifiche. Nel frattempo sono stati ascoltati i presidenti di diversi ordini.

Adnkronos, Freyrie, recepire in riforma professioni osservazioni Ordini.

Comunicato stampa di fine seduta, Consiglio dei Ministri n.41.

Il Sole 24 Ore, «Per l'assicurazione serve un rinvio».

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