I contenuti della Riforma delle professioni. Assicurazione professionale obbligatoria dal 2013.

La Riforma delle professioni รจ in dirittura di arrivo, approvata dal Consiglio dei Ministri, ha recepito la maggior parte delle osservazioni del Consiglio di Stato e del Parlamento. Accontentati anche i rappresentanti dei professionisti: il tirocinio sarร  obbligatorio solo se giร  lo prevede l'ordinamento professionale e l'obbligo di assicurazione slitta di un anno.

Ad accontentare professioni e Consiglio di Stato รจ prima tra tutte la rinnovata definizione di professione regolamentata, stralciata nella parte in cui vi includeva gli iscritti in elenchi o registri tenuti da amministrazioni o enti pubblici. Una inclusione definita eccessivamente ampia dal Consiglio di Stato.

Aggiornamento del 28 agosto 2012
La Riforma delle professioni (DPR 137/2012) รจ pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed in vigore dal 15 agosto. Dunque l'obbligo di assicurazione RC professionale slitta al 15 agosto 2013.

La pubblicitร 

Avrร  ad oggetto l'attivitร  delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli attinenti alla professione, la struttura dello studio ed anche i compensi richiesti. Sarร  libera, l'importante รจ che sia veritiera e non denigratoria. Dovrร  comunque essere sottoposta alle regole delย Codice del Consumo (DLgs 206/2005), se si viola l'interesse del consumatore, e del DLgs 145/2007 per quanto concerne la pubblicitร  ingannevole a danno di altri professionisti.

Obbligo di assicurazione

Le convenzioni collettive potranno essere stipulate solo dai Consigli nazionali e dagli Enti previdenziali. Ad essi, tempo un anno, per trovare gli accordi, con l'obbligo per i professionisti che slitta anch'esso di 12 mesi. Chi non vi adempirร  sarร  sanzionato disciplinarmente, in che modo, lo definiranno meglio i codici deontologici di ciascuna categoria. Accontentati i rappresentanti dei professionisti sulla proroga ma non sull'obbligo di stipula dell'assicurazione da parte anche delle compagnie. Vale a dire che una compagnia assicurativa potrร  rifiutarsi di assicurare un professionista.

Tirocinio professionale

Non sarร  obbligatorio per tutti, almeno per ora. Lo sarร  solo per le professioni che giร  lo hanno reso tale e la durata sarร  al massimo di 18 mesi. Nonostante l'obbligo non investa la categoria degli architetti, in una recente intervista il presidente Leopoldo Freyrie ha anticipato le intenzioni del Consiglio di istituire il tirocinio obbligatorio e il modello probabilmente sarร  quello europeo:ย ยซcinque anni di Universitร , piรน uno di tirocinio negli studi professionali, con un Esame finale abilitanteยป.

Eliminati inoltre sia la disposizione che stabiliva l'incompatibilitร  del tirocinio con un lavoro pubblico che l'obbligo di seguire corsi contemporaneamente alla pratica e per una durata non inferiore a 6 mesi. L'obbligo si trasforma in scelta: sarร  il tirocinante a valutare l'opportunitร  di seguire tali corsi, organizzati da Ordini o Collegi oppure da associazioni di iscritti agli Albi o da altri soggetti, autorizzati dai Consigli nazionali.

Resta la possibilitร  di svolgere i primi 6 mesi di tirocinio in concomitanza con l'ultimo anno di studi. Non varia la previsione di poter svolgere all'estero, ai fini del praticantato, non piรน di 6 mesi di tirocinio, nonostante il CdS avesse trovato l'imposizione incomprensibile e non opportunamente giustificata.

Formazione continua

I corsi non saranno prerogativa degli Ordini, potranno infatti essere organizzati anche da associazioni di iscritti agli Albi e da altri soggetti, purchรฉ siano autorizzati dai Consigli nazionali, previo parere, vincolante, del Ministero vigilante.

Per l'entrata a regime della formazione continua - per quelle categorie che ancora non la prevedono ed รจ il caso degli architetti - bisognerร  attendere i regolamenti emanati dai Consigli nazionali entro un anno. I regolamenti stabiliranno le modalitร  per l'assolvimento dell'obbligo, l'organizzazione e la gestione dei corsi da parte degli organi territoriali e degli altri soggetti autorizzati, i requisiti minimi dei corsi e il valore dei crediti.

Infine, convenzioni specifiche, tra Consigli nazionali e Universitร , potranno stabilire regole comuni per il riconoscimento dei crediti.

Il nuovo procedimento disciplinare

I Consigli territoriali

I Consigli disciplinari saranno indipendenti da quelli con funzione amministrativa, le due cariche, infatti, di Consigliere dell'Ordine e Consigliere del Collegio disciplinare, non saranno compatibili.

A decidere dunque sulla condotta degli iscritti ad un Albo saranno appositi Collegi istituiti presso l'Ordine territoriale. Il numero di Consiglieri sarร  pari a quello dei Consiglieri che fino ad ora hanno svolto funzione disciplinare nei consigli dell'Ordine territoriale presso cui il nuovo organismo sarร  istituito. Dunque nessun aumento di consiglieri in carica, anzi, per quegli Ordini in cui il Consiglio di disciplina รจ composto da piรน di tre consiglieri, il relativo Collegio disciplinare territoriale non potrร  esser formato da piรน di 3 membri.

I Consiglieri saranno nominati dal presidente del tribunale competente per sede tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi predisposto dai Consigli del corrispondente Ordine. L'elenco sarร  composto da un numero di nominativi pari al doppio del numero dei consiglieri che il tribunale รจ chiamato a designare.

I Consigli nazionali

I Consigli di disciplina nazionali saranno analogamente istituiti presso il Consiglio nazionale, ad esso i compiti di ยซistruzione e decisione delle questioni disciplinari assegnate alla competenza dei medesimi consigli nazionaliยป.ย Funzioni amministrative e disciplinari dovranno essere distinte, per cui le relative cariche di consigliere dell'Ordine nazionale e di membro del Collegio disciplinare non saranno compatibili.

Anche in questo caso la Riforma non sarร  attuativa da subito, per stabilire la ripartizione delle funzioni amministrative e disciplinari tra i consiglieri ci sarร  bisogno di regolamenti attuativi che i Consigli nazionali adotteranno entro 90 giorni dall'entrata in vigore del DPR. E comunque, fino all'insediamento dei nuovi organismi disciplinari restano in vigore le disposizioni vigenti.

A controllare l'operato degli Consigli disciplinari, sia nazionali che territoriali, sarร  il Ministero vigilante che, per gravi e ripetuti atti di violazione della legge, potrร  disporne il commissariamento.

di Mariagrazia Barletta architetto

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Per approfondire:

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