Assicurazione RC professionale, attenzione al questionario pre-assuntivo

eventuali errori rendono nulla la polizza

Tante le cose da sapere per stipulare correttamente una polizza RC professionale - obbligatoria dal prossimo 15 agosto - e per destreggiarsi tra le offerte prodotte da assicurazioni e broker (vedi: Assicurazione RC professionale obbligatoria, cosa c'è da sapere).

Tra gli aspetti più delicati, ai quali un architetto deve prestare attenzione, rientra la compilazione del questionario pre-assuntivo: eventuali errori possono infatti rendere nulla la polizza.

Cos'è il questionario pre-assuntivo

Il questionario pre-assuntivo è un documento sottoscritto prima della stipula della polizza. Con il questionario l'assicuratore riceve dal professionista informazioni non reperibili altrove o con mezzi diversi. Il professionista si ritrova così a compilare diversi campi dando informazioni ad esempio sul guadagno dell'ultimo anno, su eventuali precedenti richieste di risarcimento, dettagliandone le caratteristiche (data della richiesta, descrizione dell'evento, importo della richiesta, stato della vertenza, etc..). Inoltre dichiara se sia a conoscenza di fatti che possano attivare future richieste di risarcimento.

A cosa serve il questionario 

In base alle informazioni contenute, come prima mossa l'assicuratore decide se sottoscrivere il contratto. Può infatti accadere che un professionista abbia ricevuto molte richieste di risarcimento e venga valutato come un soggetto troppo rischioso da assicurare. Una volta deciso di prendere il professionista tra i suoi clienti, l'assicuratore quantifica il rischio sulla scorta delle informazioni contenute nel questionario e fissa il premio da pagare, più alto per i soggetti con attività a maggior rischio. Per questo tutte le informazioni devono mettere in condizione l'assicuratore di valutare in maniera precisa il rischio a cui si espone.

Perché è importante compilare il questionario con attenzione

Perché il contratto sia valido, il rischio reale di incorrere in future richieste di risarcimento deve coincidere con il rischio prospettato attraverso le dichiarazioni del professionista. Le dichiarazioni devono essere veritiere, dettagliate, precise e non bisogna omettere alcuna informazione. Omissioni e dichiarazioni false possono infatti annullare ogni possibilità di coprire eventuali danni.

Dichiarazioni inesatte o omissioni che influiscano sulla valutazione del rischio possono invalidare parzialmente o totalmente il diritto di indennizzo e rendere nulla la polizza. Questa previsione è solitamente presente nelle condizioni generali dell'assicurazione e deriva dagli articoli 1892 e 1893 del Codice civile.

Inesattezze e reticenze dolose o colpose

Inesattezze (dichiarazioni false) e reticenze (omissioni di elementi rilevanti per la valutazione del rischio) possono avere diverse conseguenze. Se fornite con dolo (con intenzione) e con colpa grave (art.1892 del c.c.) e relativamente a circostanze per cui l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle stesse condizioni, il contratto viene annullato. In caso di richiesta di risarcimento per un errore commesso, la copertura salta e il professionista dovrà accollarsi le spese del danno causato.

Nel caso di inesattezze e reticenze fornite senza dolo o colpa grave (art.1893 c.c.) il contratto non viene annullato ma l'assicuratore, venuto a conoscenza delle dichiarazioni false o lacunose, ha 3 mesi di tempo per recedere dal contratto. Se accade un sinistro prima che l'assicuratore venga a conoscenza di dichiarazioni che l'hanno indotto a sottovalutare il rischio o prima che questi receda dal contratto, la copertura sarà ridotta in proporzione alla differenza tra il premio erroneamente fissato e quello esatto che sarebbe derivato dal reale stato delle cose.

Ecco perché il questionario deve essere compilato con cura e deve essere formulato dall'assicurazione in maniera chiara e ben comprensibile per il professionista.

di Mariagrazia Barletta architetto

Per approfondire:

pubblicato il: - ultimo aggiornamento: