Il Regime dei minimi 2016 approvato in via definitiva

Aumenta la soglia di reddito da 15 a 30.000 euro

Con l'ultimo passaggio appena concluso al Senato, il DDL di Stabilità diventa legge e introduce in via definitiva le modifiche al regime forfettario o dei minimi, che era stato delineato con la manovra del 2015. Per i professionisti la variazione più importante riguarda l'innalzamento da 15mila e 30mila euro della soglia di reddito che ne determina l'ingresso. Dunque chi ne beneficerà potrà godere di un'imposta forfettaria del 15 per cento (sostitutiva dell'Irpef, delle addizionali regionali e comunali e dell'Irap).

Il regime (naturale per chi possiede i requisiti di ingresso), così come modificato dalla legge di Stabilità 2016, sarà in vigore dal 1° gennaio 2016.

Vedi anche: Regime dei minimi 2016 o forfettario: le regole per aderirvi

Chi può beneficiare del regime dei minimi così come modificato dalla legge di Stabilità 2016

I professionisti possono beneficiare dell'agevolazione fiscale se, in riferimento all'anno precedente, risultano contemporaneamente verificate alcune condizioni:

  • I ricavi o i compensi non devono aver oltrepassato la soglia dei 30mila euro.
  • La spesa in un anno per dipendenti e collaboratori non deve superare i 5mila euro lordi.
  • Non deve essere oltrepassata la soglia relativa all'acquisto di beni strumentali, fissata in 20mila euro in un anno (non rientrano nel computo i beni immobili utilizzati per la professione).

Ne restano esclusi i professionisti che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni a esse assimilate (articolo 5 del Tuir), ovvero a società a responsabilità limitata trasparenti. (per approfondire: www.agenziaentrate.gov.it).

Le caratteristiche

Il reddito a cui applicare l'imposta sostitutiva al 15 per cento, viene calcolato applicando un «coefficiente di redditività» che per i professionisti è pari al 78 per cento. Dai ricavi vanno sottratti, inoltre, anche i contributi previdenziali. Dunque se un professionista ha ricavi pari ad esempio a 10mila euro, il reddito imponibile sarà calcolato scalando i contributi previdenziali da 7800 euro (78 per cento di 10mila). Sull'importo che ne viene fuori va calcolata l'imposta al 15 per cento. Per il calcolo dell'imponibile non è permesso, però, detrarre alcuna spesa sostenuta per l'esercizio della professione.

Resta l'esonero dal versamento dell'IVA. Ricavi e compensi, inoltre, continuano a non essere assoggettati a ritenuta d'acconto. Si è esclusi anche dagli studi di settore e dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili. Restano gli obblighi di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti.

I contribuenti che applicano il regime forfetario possono, inoltre, optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. «L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata».

Non c'è un limite temporale per la permanenza nel regime, si esce con la perdita dei requisiti di accesso. Se viene meno uno dei requisiti necessari per l'accesso (e per la permanenza) nel regime forfettario, le agevolazioni cessano di avere efficacia, ma non subito. Si uscirà dal regime agevolato nell'anno successivo. Dunque se si perdono i requisiti nel corso del 2016 si uscirà dal regime nel 2017.

La fattura

In fattura andrà sempre inserita una dichiarazione in cui si specifica che il proprio reddito è soggetto ad imposta sostitutiva.

Il vecchio regime di vantaggio del 2012

Il vecchio regime del 2012, con imposta sostitutiva al 5 per cento, era stato eliminato dalla Legge di Stabilità 2015 e poi riportato in vita, ma per un solo anno. Il provvedimento appena approvato non prevede ulteriori proroghe, per cui il regime 2012 è destinato a tramontare.

Resta quanto aveva fissato la legge di Stabilità 2015. La manovra del 2015 aveva stabilito che chi era già nel regime fiscale di vantaggio (decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98)  potesse continuare ad avvalersene fino al completamento del quinquennio agevolato o comunque fino al compimento del 35esimo anno di età.

Maggiori agevolazioni per le nuove iniziative

Le nuove attività godono di sconti ancor più consistenti. Secondo le regole fissate dalla legge di Stabilità dello scorso anno le nuove attività applicavano l'imposta sostitutiva del 15 per cento sul reddito imponibile ridotto di un terzo. Un'agevolazione che valeva per un triennio. Con le modifiche approvate le maggiori agevolazioni cambiano. Per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro anni successivi l'imposta sostitutiva sarà del 5 per cento.

Affinché l'agevolazione sia applicabile devono, però, essere rispettate tre condizioni. Primo: la nuova attività non deve essere il proseguimento di un lavoro precedentemente svolto in qualità di dipendente. Inoltre non bisogna aver esercitato nei tre anni precedenti attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare. Infine, se si prosegue un'attività prima svolta da un altro soggetto, i ricavi e i compensi da questi realizzati, non devono aver superato il limite di reddito stabilito dalla legge, che per i professionisti è fissato a 30mila euro.

Novità per i professionisti che hanno anche un lavoro dipendente

Diventano meno stringenti i vincoli che gli autonomi devono rispettare per beneficiare delle agevolazioni fiscali se, oltre a svolgere la libera professione, sono anche lavoratori dipendenti.

La regole fissate dalla legge di Stabilità del 2015 prevedevano l'esclusione degli autonomi qualora i redditi da lavoro dipendente superassero i redditi professionali e contemporaneamente la somma dei redditi derivanti da attività professionale e dipendente eccedesse i 20mila euro.

La nuova regola stabilisce invece una esclusione più "soft". Non entreranno nel regime i contribuenti che abbiano conseguito, nell'anno precedente a quello in cui intendono avvalersi del regime forfettario, un reddito da lavoro dipendente (o attività a questo assimilata) superiore a 30mila euro. Soglia che non va considerata nel caso in cui il lavoro dipendente risulti cessato.

Mariagrazia Barletta

Vedi anche

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