Dpr autorizzazione paesaggistica: gli interventi "liberi" salgono a 35 se ci sono prescrizioni d'uso

Gli ascensori esterni realizzati alterando la sagoma dell'edificio, ma con l'intento di superare le barriere architettoniche, così come le opere di urbanizzazione primaria, i dehors concepiti come ambienti chiusi e i cartelli pubblicitari non temporanei, sono esonerati dall'autorizzazione paesaggistica semplificata se il provvedimento di vincolo o il piano del paesaggio contengono specifiche prescrizioni d'uso «intese ad assicurare la conservazione e la tutela del bene paesaggistico».

Il Dpr 31 del 2017 (sarà in vigore dal 6 aprile) - che ha riscritto le regole dell'autorizzazione paesaggistica semplificata, andando ad abolire il precedente regolamento del 2010 (Dpr 139) - tende ad essere più permissivo nel caso a mettere dei paletti e a salvaguardare le bellezze paesaggistiche, provvedano precise prescrizioni d'uso dettate dal piano del paesaggio o dal provvedimento di vincolo.

Così, se sussistono tali prescrizioni, ben quattro tipologie di intervento, incluse tra quelle assoggettate dal Dpr ad autorizzazione paesaggistica semplificata, sono considerate "libere" da nullaosta. In definitiva, laddove sussistano tali prescrizioni d'uso gli interventi "liberi" da nullaosta da 31 salgono a 35.

Testi, tabelle e approfondimenti:
Dpr autorizzazione paesaggistica semplificata in vigore, ecco cosa cambia. Approfondimenti, testi e tabella di comparazione
Dpr autorizzazione paesaggistica semplificata: arrivano chiarimenti dal Mibact

Le quattro tipologie di intervento che diventano "libere" se ci sono specifiche prescrizioni d'uso

Possono passare da interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata ad interventi esonerati dal nullaosta paesaggistico, gli interventi che l'allegato B individua con le sigle B6, B13, B26 e B36.

  • B6. Interventi necessari per il superamento di barriere architettoniche, laddove comportanti la realizzazione di rampe per il superamento di dislivelli superiori a 60 cm, ovvero la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti consimili che alterino la sagoma dell'edificio e siano visibili dallo spazio pubblico.
  • B13. Opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai fini paesaggistici, ove non siano oggetto di accordi di collaborazione tra il Ministero, le regioni e gli enti locali o di specifica disciplina contenuta nel piano paesaggistico approvato ai sensi dell'art. 143 del codice;
  • B26. Verande e strutture in genere poste all'esterno (dehors), tali da configurare spazi chiusi funzionali ad attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero; installazione di manufatti amovibili o di facile rimozione, consistenti in opere di carattere non stagionale e a servizio della balneazione, quali, ad esempio, chioschi, servizi igienici e cabine; prima collocazione ed installazione dei predetti manufatti amovibili o di facile rimozione aventi carattere stagionale.
  • B36. Posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei di cui all'art. 153, comma 1, del Codice, di dimensioni inferiori a 18 mq, ivi compresi le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile, nonché l'installazione di insegne fuori dagli spazi vetrina o da altre collocazioni consimili a ciò preordinate.

Per approfondire:
• Autorizzazione paesaggistica semplificata: il Dpr in Gazzetta ufficiale (in vigore dal 6 aprile)
Autorizzazione paesaggistica: ecco cosa prevede il nuovo iter semplificato
Autorizzazione paesaggistica semplificata: la tolleranza del 2% si applica anche al paesaggio
31 gli interventi "liberi" (tra questi la fedele ricostruzione post-sismica)
• Il caso di "bellezze individue" e centri storici: guida alla lettura del nuovo DPR

Meccanismo premiale per le Regioni che hanno un piano elaborato con il Mibact

In pratica, con il nuovo regolamento è stato introdotto un meccanismo premiale indirizzato a quelle Regioni che sono dotate o si doteranno di piani paesaggistici conformi al Codice dei beni culturali (DLgs 42 del 2004) o di strumenti di cosiddetta "vestizione" dei vincoli paesaggistici, con i quali, cioè, vengano stabilite regole di dettaglio con l'obiettivo di definire modalità d'uso compatibili con il paesaggio. 

Ricordiamo, infatti, che il Codice dei beni culturali e del paesaggio demanda alle Regioni la redazione e l'approvazione dei piani paesaggistici, i quali devono sottoporre il territorio a «specifica normativa d'uso». Al Mibact, però, è riconosciuta la partecipazione obbligatoria all'elaborazione di quelle parti del piano che riguardano beni paesaggistici vincolati in base ad atti amministrativi di vincolo o tutelati per legge.

Per ora le Regioni che hanno un piano approvato ai sensi del Codice dei beni culturali, e quindi condiviso con il Mnistero, sono la Toscana e la Puglia e da pochi giorni anche il Piemonte ha firmato il piano del paesaggio con il Mibact.

L'esonero si attiva con la pubblicazione di un avviso da parte della Regione e del Mibact

Avere, però, un piano paesaggistico approvato ai sensi del Codice o strumenti di "vestizione" dei vincoli non basta per far sì che le quattro tipologie di intervento vengano promosse, passando dalla categoria di interventi soggetti ad autorizzazione semplificata a quelli considerati "liberi".

Affinché, infatti, scattino i meccanismi premiali occorre un ulteriore passo: la Regione e il Ministero dei Beni culturali devono dare pubblicità della condizione di esonero, che dunque decorre dalla data di pubblicazione del relativo avviso sui siti istituzionali della Regione e del Mibact.

Mariagrazia Barletta

pubblicato il: - ultimo aggiornamento: