Regime forfettario: con il Dl Crescita (pubblicato in Gazzetta) scatta l'obbligo di ritenuta per i datori di lavoro

Per i datori di lavoro che sono in regime forfettario scatta l'obbligo - retroattivo - di ritenuta alla fonte sui compensi corrisposti ai dipendenti. Il nuovo obbligo, che si applica dal 1° gennaio 2019, è contenuto nel decreto Crescita, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 30 aprile ed in vigore dal 1° maggio 2019.

Fino ad ora i contribuenti in regime forfettario, in quanto datori di lavoro, non erano tenuti ad applicare la ritenuta fiscale sulle somme corrisposte ai dipendenti per versarle al fisco a titolo di pagamento delle imposte dovute dal dipendente stesso. Con l'ampliamento della platea dei beneficiari del regime agevolato attuato attraverso l'ultima legge di Bilancio, che ha portato a 65mila euro la soglia di reddito per l'accesso al regime, e con la cancellazione del requisito relativo al limite annuo di spesa per dipendenti e collaboratori, il Governo ha dovuto studiare un correttivo, che appunto ora entra in vigore con il Dl Crescita.

Per approfondire:
• Regime forfettario, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate per le partite Iva
• Regime forfettario: come funziona la deducibilità dei contributi Inarcassa
• Regime forfettario e lavoro dipendente: arriva il chiarimento dell'Economia
• Regime forfettario: ecco come cambia nel 2019 con la legge di Bilancio
• Regime forfettario 2019. Vedi se ti conviene

Significa che i contribuenti in regime forfettario sono tenuti ad effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. I dipendenti di un datore di lavoro in regime forfettario dovranno restituire le somme corrispondenti alle ritenute che non sono state trattenute dal datore di lavoro nel periodo che va dal primo gennaio 2019 all'entrata in vigore del decreto Crescita (1° maggio). Allo scopo di rendere, per il lavoratore, maggiormente sostenibile l'impatto delle ritenute fiscali dei primi mesi del 2019, il provvedimento prevede il loro frazionamento in tre rate mensili.

L'ammontare complessivo delle ritenute «relative alle somme già corrisposte precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è trattenuto, a valere sulle retribuzioni corrisposte a partire dal terzo mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, in tre rate mensili di uguale importo, e versato nei termini di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

 di Mariagrazia Barletta

IL TESTO (si veda l'articolo 6)
DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34

pubblicato il: