Dl Crescita: per i professionisti nasce il bonus fiscale per l'acquisto di prodotti da riciclo o da riuso

Un contributo pari al 25 per cento del costo di acquisto di prodotti da riciclo o da riuso, riconosciuto sotto forma di credito di imposta a favore di professionisti e imprese. Più nel dettaglio, il bonus fiscale si applica a semilavorati e prodotti finiti che, per almeno il 75 per cento della loro composizione, derivino dal riciclaggio di rifiuti e di rottami.E, spetta anche per l'acquisto di «compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti».

Il nuovo bonus per l'acquisto di materiale da riuso o da riciclo nasce da un emendamento al decreto Crescita, approvato a Montecitorio (martedì il decreto passerà all'esame dell'Aula). 

Aggiornamento del 1 luglio 2019
Dl Crescita: ecco il testo della legge di conversione (in vigore) pubblicato in Gazzetta ufficiale

Chi ne può beneficiare

Potranno beneficiare del bonus le imprese e i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo che acquisteranno compost o semilavorati e prodotti finiti che, per almeno il 75 per cento della loro composizione, derivino dal riciclaggio di rifiuti e di rottami.

L'entità del credito d'imposta

Il credito di imposta, pari al 25 per cento del costo di acquisto, è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 10mila euro per ciascun beneficiario (2.500 euro annui è la somma massima da poter portare in detrazione). Il bonus, inoltre, vale fino al limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Il credito d'imposta del 25 per cento spetta, inoltre, a condizione che i beni acquistati siano effettivamente impiegati nell'esercizio dell'attività economica o professionale.

Se, invece, i beni acquistati non vengono impiegati da chi li acquista per l'esercizio della propria attività, il credito di imposta spetta fino a un importo massimo annuale di 5mila euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo annuo di 10 milioni di euro per l'anno 2020. In questo caso, «il contributo è anticipato dal venditore dei beni come sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo». 

I crediti vanno indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono riconosciuti, non concorrono alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione. «Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento».

Per l'attuazione serve un decreto del ministero dell'Ambiente

Per l'attuazione del bonus occorre un decreto del ministro dell'Ambiente, da adottare (entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del Dl Crescita) di concerto con i ministri dell'Economia e dello Sviluppo economico. Tale decreto dovrà definire i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura e le tipologie di materie e prodotti oggetto di agevolazione nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione dei crediti d'imposta.

 di Mariagrazia Barletta

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