Ricarica per veicoli elettrici nei condomini (e non solo): nuovi obblighi dal 9 dicembre 2020

Puntare allo sviluppo della rete di ricarica nel settore della mobilità elettrica. È questo uno dei punti cardine del  decreto legislativo n. 48 del 2020 (in vigore dall'11 giugno scorso) che ha recepito le direttive Ue 2018/844 sulla prestazione energetica nell'edilizia e 2012/27 sull'efficienza energetica, modificando il Dlgs 192 del 2005.

Il Dlgs 48/2020 introduce infatti precisi obblighi per l'integrazione di tecnologie per la ricarica di veicoli elettrici in edifici residenziali e non residenziali, di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazioni importanti.

Dal 9 dicembre 2020 i titoli abilitativi devono rispettare le prescrizioni stabilite dal Dlgs. Prescrizioni che devono essere recepite, entro la stessa data, nei regolamenti edilizi dai comuni.

Edifici residenziali

Per gli edifici residenziali di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazioni importanti, dotati di più di 10 posti auto, arriva l'obbligo di predisporre le infrastrutture di canalizzazione che permettano in futuro di installare punti di ricarica per veicoli elettrici.

In particolare, questo obbligo, nel caso specifico delle ristrutturazioni importanti, scatta se i lavori coinvolgono il parcheggio interno all'edificio o le infrastrutture elettriche dell'immobile stesso. Se il garage non è interno all'immobile, ma è adiacente ad esso, le prescrizioni sopra descritte valgono se la ristrutturazione interessa il garage o le sue infrastrutture elettriche (non si fa riferimento, come nel caso precedente, alle infrastrutture elettriche dell'edificio, bensì a quelle del solo parcheggio).

RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE
Un edificio esistente è sottoposto a ristrutturazione importante «quando i lavori in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) insistono su oltre il 25 per cento della superficie dell'involucro dell'intero edificio, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono, e consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione delle coperture».

Per approfondire:
Prestazione energetica ed efficienza: in vigore il Dlgs che modifica il decreto 192 del 2005
Ape (Attestato di prestazione energetica): le novità introdotte con il nuovo Dlgs (in vigore) sull'efficienza energetica

Il testo del Dlgs n. 48 del 2020

Edifici non residenziali

L'obbligo di installazione di colonnine o di predisposizione al futuro inserimento di punti di ricarica scatta negli edifici non residenziali di nuova costruzione e nel caso di ristrutturazioni importanti, sempre di immobili non residenziali, quando vi sono più di 10 posti auto. 

In questi casi va installata almeno una colonnina e, per almeno un posto auto ogni cinque, vanno predisposte le infrastrutture necessarie (canalizzazioni e condotti per cavi elettrici) per poter successivamente implementare i punti di ricarica.

In particolare, questi obblighi, relativamente alle ristrutturazioni importanti, scattano se i lavori coinvolgono il parcheggio interno all'edificio o le infrastrutture elettriche dell'immobile stesso. Se l'autorimessa non è interna  all'immobile, ma è adiacente ad esso, le prescrizioni sopra descritte valgono se la ristrutturazione interessa il garage o le sue infrastrutture elettriche (non si fa riferimento, come nel caso precedente, alle infrastrutture elettriche dell'edificio, bensì a quelle della sola autorimessa).

Indipendentemente dalle ristrutturazioni e dalle nuove costruzioni, a partire dal 1° gennaio 2025 negli edifici non residenziali con più di 20 posti auto deve essere installato almeno un punto di ricarica.

Esclusioni

Gli obblighi descritti per gli edifici residenziali e non residenziali non si applicano se il costo delle installazioni di ricarica e delle canalizzazioni supera il 7% del costo totale della ristrutturazione dell'edificio.

Sono esonerati anche gli edifici pubblici già conformi alle disposizioni di cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, di recepimento della direttiva 2014/94/UE. 

I comuni devono aggiornare i regolamenti edilizi entro il 9 dicembre 2020

I comuni sono obbligati a recepire le novità normative nei regolamenti edilizi entro il 9 dicembre 2020 (entro 180 giorni dall'entrata in vigore del Dlgs 48/2020). In particolare, i regolamenti edilizi devono stabilire che, sia in caso di ristrutturazioni che di nuove costruzioni, sia per edifici residenziali che non residenziali, per il conseguimento dei relativi titoli abilitativi - a partire dal 9 dicembre 2020 - devono essere rispettate le prescrizioni che il Dlgs 48/2020 ha stabilito per l'installazione delle tecnologie di ricarica di veicoli elettrici.

Nel caso di inadempienza da parte del Comune, la Regione competente applica i poteri inibitori e di annullamento relativamente ai titoli abilitativi edilizi che non rispettano gli obblighi di installazione previsti dalla normativa.

L'onere dell'aggiornamento dei regolamenti edilizi è stabilito dall'articolo 16 del Dlgs 48/2020. Precedentemente, però, all'articolo 6, che definisce i nuovi obblighi di implementazione delle infrastrutture di ricarica, si afferma che le nuove prescrizioni, relative agli immobili residenziali e non, non vanno applicate nel caso siano state «presentate domande di permesso di costruire o domande equivalenti entro il 10 marzo 2021».

L'attuazione demandata a decreti interministeriali

Le modalità attuative degli obblighi e le caratteristiche tecniche dei punti di ricarica e delle infrastrutture di canalizzazione saranno definite da uno o più decreti del ministero dello Sviluppo economico, da emanare di concerto con altri ministeri e d'intesa con la Conferenza unificata. Tali regolamenti dovranno, tra l'altro, contenere misure di semplificazione anche per le procedure di autorizzazione e di approvazione dei lavori.

di Mariagrazia Barletta

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