Prestazione energetica ed efficienza: in vigore il Dlgs che modifica il decreto 192 del 2005

La sintesi delle principali novità

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale - ed è in vigore dall'11 giugno - il decreto legislativo (n. 48 del 2020) che recepisce le direttive Ue 2018/844 sulla prestazione energetica nell'edilizia e 2012/27 sull'efficienza energetica, modificando il Dlgs 192 del 2005.

Il nuovo Dlgs favorisce lo sviluppo della rete di ricarica nel settore della mobilità elettrica. Proprio su questo punto, sono introdotti dei requisiti da rispettare nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni importanti.

Il Dlgs aggiorna i criteri generali per la definizione della metodologia di calcolo e dei requisiti di prestazione energetica degli edifici. Novità anche per l'Ape (Attestato di prestazione energetica), le cui competenze sanzionatorie passano alle Regioni. Prevista l'istituzione di un portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici.

Entro l'11 luglio 2020 un decreto interministeriale deve adottare una strategia a lungo termine per la ristrutturazione immobiliare di edifici pubblici e privati, con l'obiettivo finale di ottenere un parco immobiliare nazionale decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050

Novità anche per l'esercizio, la conduzione, il controllo, l'ispezione e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva.

Il testo del Dlgs n. 48 del 2020

Il Dlgs 192 del 2005
Il decreto legislativo 192 del 2005 si applica ad edifici pubblici e privati e definisce la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche insieme alle prescrizioni e ai requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici quando questi sono oggetto di nuova costruzione, ristrutturazioni importanti e riqualificazione energetica. Si applica, inoltre, all'esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici. Disciplina gli obblighi legati all'attestato di prestazione energetica e definisce il piano di azione per la promozione degli edifici a "energia quasi zero".

Per le novità che riguardano l'Attestato di prestazione energetica (Ape)
si rimanda al relativo approfondimento

Aggiunti nuovi termini e modificate alcune definizioni

Vengono modificate le definizioni di «generatore di calore», di «sistema tecnico per l'edilizia» e di «impianto termico» e aggiunti nuovi termini contenuti nella direttiva 844/2018/Ue. Tra le «new entries», le definizioni di «contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica (Epc)»,di  «microsistema isolato», «sistema di automazione e controllo dell'edificio (Bacs)» e di «sistemi alternativi ad alta efficienza». 

Ampliato l'ambito di intervento

Viene ampliato l'ambito di intervento del Dlgs 192 del 2005 che dunque disciplina anche l'integrazione negli edifici di impianti tecnici per l'edilizia e di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici e la strategia di lungo termine per la ristrutturazione del parco immobiliare nazionale.

Aggiornate le esclusioni

Sono esclusi dal campo di applicazione del Dlgs 192 gli edifici dichiarati inagibili o collabenti. Vengono esclusi anche porzioni di edifici e tipologie di edifici non influenti dal punto di vista della prestazione energetica, quali: box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, il cui utilizzo non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione.

Strategia a lungo termine per la ristrutturazione del parco immobiliare nazionale

Il Dlgs prevede che entro l'11 luglio (entro 30 giorni dall'entrata in vigore del nuovo Dlgs), su proposta del ministero dello Sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, venga adottata una strategia a lungo termine per la ristrutturazione del parco immobiliare nazionale, residenziale e non residenziale, con riferimento sia agli edifici pubblici che a quelli privati.

L'obiettivo finale consiste nell'«ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050, facilitando la trasformazione, efficace in termini di costi, degli edifici esistenti a energia quasi zero». La strategia deve essere recepita nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima.

Requisiti e metodologia di calcolo aggiornati

Il Dlgs aggiorna inoltre i criteri generali per la definizione della metodologia di calcolo e dei requisiti di prestazione energetica degli edifici.

In particolare, viene previsto l'aggiornamento della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche negli edifici, secondo i contenuti dell'Allegato I della Direttiva 2010/31/Ue, come modificato dalla Direttiva 2018/844/UE. L'aggiornamento avviene tramite decreto del ministero dello Sviluppo economico, da emanare di concerto con altri dicasteri. Al fine di adeguare la metodologia di calcolo alle norme tecniche contenute  nel citato Allegato, si prevede che l'Enea, in collaborazione con il Cti, predisponga e sottoponga al ministero dello Sviluppo economico uno studio che evidenzi l'impatto energetico, economico e amministrativo conseguente all'aggiornamento normativo.

Vengono anche modificati i criteri generali che il ministero dello Sviluppo economico deve seguire nell'emanare i provvedimenti che servono ad aggiornare le prescrizioni e i requisiti minimi che, relativamente alle prestazioni energetiche, gli edifici e le unità immobiliari devono osservare in caso di nuova costruzione, di ristrutturazioni importanti e di riqualificazione energetica.

Tra i nuovi criteri vi è la previsione secondo cui i nuovi edifici e gli edifici esistenti, in occasione della sostituzione del generatore di calore, se tecnicamente ed economicamente fattibile, devono essere dotati di dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, dove giustificabile, in una determinata zona riscaldata o raffrescata dell'unità immobiliare.

Un altro criterio interessante stabilisce che, dove tecnicamente ed economicamente fattibile, entro il 1° gennaio 2025 gli edifici non residenziali, dotati di impianti termici con potenza nominale superiore a 290 kW, sono dotati di sistemi di automazione e controllo.

Obbligo di installazione di tecnologie per la ricarica di veicoli elettrici

Il Dlgs stabilisce l'obbligo di inserire tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici di nuova costruzione, in quelli sottoposti a ristrutturazione importante e negli edifici non residenziali dotati di più di dieci posti auto. In particolare, si stabilisce che entro il 1° gennaio 2025, negli edifici non residenziali dotati di più di venti posti auto, venga installato almeno un punto di ricarica. Occorre un decreto del ministero dello Sviluppo Economico (da emanare di concerto con i ministeri dell'Ambiente, delle Infrastrutture, e acquisita l'intesa in Conferenza unificata) che dia attuazione a tali obblighi.

Per approfondire:
• Ricarica per veicoli elettrici nei condomini (e non solo): nuovi obblighi dal 9 dicembre 2020

Un Dpr per gli impianti

Il Dlgs demanda ad un Dpr l'aggiornamento delle modalità di esercizio, conduzione, controllo, ispezione e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva, e per la preparazione dell'acqua calda sanitaria, ai sensi della nuova direttiva 2018/844/Ue.

Al Dpr è demandata la disciplina in materia di requisiti, soggetti responsabili e criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti stessi.

Vengono fissati specifici criteri cui il Dpr dovrà attenersi, quali la necessità di ottimizzare costi benefici per la collettività, semplificare l'attività di ispezione degli impianti termici di piccola taglia, anche ai fini di identificare la soglia di potenza, comunque non superiore a 70 kW, al di sotto della quale non è prevista attività ispettiva ai fini del controllo dell'efficienza energetica, nonché la soglia di potenza al di sopra della quale è obbligatoria l'ispezione periodica delle parti accessibili dell'impianto.

Il Portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici

Il Dlgs prevede l'istituzione - presso l'Enea - del Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici, il cui scopo è fornire ai cittadini, alle imprese e alla Pa informazioni sulle prestazioni energetiche degli edifici, sulle migliori pratiche per le riqualificazioni energetiche efficaci in termini di costi, sugli strumenti dì promozione esistenti per migliorare la prestazione energetica degli edifici, compresa la sostituzione delle caldaie a combustibile fossile con alternative più sostenibili, e sugli attestati di prestazione energetica.

Le modalità di funzionamento del portale sono demandate ad un decreto del ministro dello Sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il ministeri dell'Ambiente, dell'Economia e dell'Innovazione tecnologica (sentita la Conferenza unificata), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del Dlgs.

Ape: le violazioni accertate dalle regioni e dalle provincie autonome

Le competenze sanzionatorie in materia di Ape sono ora attribuite alle regioni e alle province autonome, competenti per l'accertamento e la contestazione delle violazioni.

di Mariagrazia Barletta

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