Demolizione e ricostruzione: il super-ecobonus non si applica all'incremento di volume

Negli interventi di demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della «ristrutturazione edilizia», l'incremento di volume può beneficiare del super-sismabonus ma non del super-ecobonus. È quanto ricorda la risposta dell'Agenzia delle Entrate ad un recente interpello (n. 684 del 2021).

Nel caso specifico il contribuente chiede se sono agevolabili al 110% le spese di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico connesse ad un intervento di demolizione e ricostruzione su diverso sedime con un incremento del 20% della superficie. L'immobile, demolito nel 2011 - riferisce il contribuente nell'istanza -. è privo di certificazione energetica.

Gli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla riduzione del rischio sismico da realizzare mediante ricostruzione di un edificio, su diverso sedime e con aumento della volumetria originaria, beneficiano del Superbonus se si rispettano precise condizioni. Innanzitutto - ricorda l'amministrazione finanziaria - gli interventi edilizi da eseguire devono essere inquadrabili nella categoria della "ristrutturazione edilizia" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d) del Tu dell'Edilizia e dal titolo amministrativo autorizzativo deve risultare che non si tratta di un intervento di nuova costruzione.

In merito alla possibilità di accedere al Superbonus per le spese relative all'incremento di volume per interventi di demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della "ristrutturazione edilizia", con nota del 2 febbraio 2021 R.U. 031615, il Consiglio superiore dei Lavori pubblici ha chiarito che «a differenza del 'Super-sismabonus' la detrazione fiscale legata al 'Super-ecobonus' non si applica alla parte eccedente il volume ante-operam», viene ricordato nella risposta delle Entrate.

«In tale caso, il contribuente ha l'onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento (ristrutturazione e ampliamento) o, in alternativa, di essere in possesso di un'apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata dall'impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi».

Per beneficiare del super-ecobonus bisogna anche dimostrare che l'edificio demolito era provvisto di un impianto di riscaldamento. «Al riguardo, sentita Enea, si ritiene che per gli interventi di efficientamento energetico deve altresì essere dimostrato, sulla base di una relazione tecnica, che nello stato iniziale l'edificio era dotato di un impianto idoneo a riscaldare gli ambienti di cui era costituito. In tale ipotesi, non sarà necessario produrre l'A.P.E. iniziale», precisa l'Agenzia delle Entrate dopo aver ricordato la recente modifica all'articolo 119 del Dl Rilancio, ad opera della legge di Bilancio 2021, secondo cui accedono al Superbonus «anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1 [dell'art. 119], anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A».

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