Polizze anti-catastrofe, niente indennizzi per gli immobili costruiti o ampliati senza titolo

Si amplia l'obbligo di stipula della polizza anti-catastrofe per effetto delle modifiche al Dl sull'assicurazione dei rischi catastrofali approvate in sede di conversione. Il testo emendato alla Camera, e ora all'esame della commissione Industria di Palazzo Madama, obbliga ad assicurare esclusivamente gli immobili costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio o ultimati nel momento in cui tale titolo non era obbligatorio; nonché oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono. Il testo del Dl, invece, escludeva dall'obbligo gli immobili gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste.

Dunque, l'esclusione viene circoscritta in un perimetro meno ampio. In più, dopo le modifiche approvate alla Camera si è stabilito che gli immobili non assicurabili non spettano indennizzi, contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, incluse quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Va ricordato che l'obbligo di sottoscrivere una polizza assicurativa contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali, quali alluvioni, esondazioni, frane e terremoti, è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2024 e poi differito dal Dl 39 del 2025 ora in fase di conversione. Le scadenze, prorogate nel Dl, al momento (l'ultima parola spetta al Senato), non sono state modificate in fase di conversione. 

Dunque, le scadenze restano diversificate per dimensione delle imprese: 1° aprile per le grandi imprese, 1° ottobre 2025 per le medie imprese, 31 dicembre 2025 per le piccole e micro-imprese. Per le definizioni di impresa, così come stabilito dal Parlamento in sede di conversione, si fa riferimento alla Raccomandazione 2003/361 Ce della Commissione, secondo cui la categoria Pmi è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

Nella categoria delle Pmi si definisce, poi, piccola impresa quella che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di Euro. 3. La microimpresa, invece, occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Va anche detto, che secondo quanto affermato dalla Fondazione studi Consulenti del Lavoro e dal Consiglio nazionale degli Ingegneri l'obbligo di stipula della polizza anti-catastrofe graverebbe anche sulle Società tra professionisti (Stp) in quanto tenute all'iscrizione in una sezione del registro delle imprese (si veda l'articolo pubblicato lo scorso 22 aprile).

Un'altra modifica al Dl specifica, inoltre, che per la determinazione del valore dei beni da assicurare si considera il valore di ricostruzione a nuovo dell'immobile ovvero il costo di rimpiazzo dei beni mobili o quello di ripristino delle condizioni del terreno interessato dall'evento calamitoso.

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