Revisione del codice dei Beni culturali e del paesaggio, i nuovi criteri per il Governo

Dopo le audizioni, decade il tentativo diretto di indebolire il ruolo delle soprintendenze

di Mariagrazia Barletta

Dopo  le audizioni degli stakeholder tenutesi in Senato, cambia il testo contenente la delega al governo per la modifica del codice dei Beni culturali e del paesaggio (si veda l'articolo dello scorso 12 marzo). Testo che ora è all'esame delle commissioni Cultura e Ambiente di Palazzo Madama. Nel nuovo Ddl adottato scompaiono le modifiche dirette al Dlgs 42 del 2004 e decade anche il tentativo di indebolire il ruolo delle soprintendenze.

Rispetto al testo originario presentato dalla Lega, infatti, salta la disposizione che prevedeva l'esclusione dal nulla osta paesaggistico degli aumenti di volume entro il 20% da autorizzare con Cila o Scia, nonché delle opere di difesa idraulica. Cancellato anche  il comma che, proponendo una modifica diretta al Codice Urbani, provava a introdurre il silenzio-assenso trascorsi 45 giorni dalla ricezione della pratica da parte della soprintendenza. 

Se la proposta dovesse diventare legge - e al netto di eventuali modifiche che prima il Senato e poi la Camera potranno apportare -, il governo, per come è scritta ora la delega, dovrà comunque intervenire per introdurre il silenzio-assenso una volta scaduti i tempi di risposta della Soprintendenza, nonché per armonizzare le previsioni del Codice dei Beni culturali e del paesaggio con le norme sul procedimento amministrativo (art. 17-bis).

Un altro paletto importante per l'impatto che avrà, introdotto nella delega, è quello che prevede l'esclusione dal nulla osta paesaggistico degli interventi di lieve entità definiti dall'Allegato B al Dpr 13 febbraio 2017, n. 31 e attualmente soggetti ad autorizzazione semplificata. Tali interventi rientrerebbero nella competenza esclusiva degli enti locali che ne verificherebbero la conformità con il piano paesaggistico regionale.

Il governo sarà tenuto anche ad individuare le tipologie di intervento di prevenzione del rischio idrogeologico, di rafforzamento della sicurezza del patrimonio culturale e di ripristino delle infrastrutture danneggiate a seguito di calamità naturali alle quali applicare una specifica disciplina procedimentale semplificata.

Bisognerà anche rafforzare l'attività degli sportelli unici per l'edilizia e prevedere ipotesi di semplificazione per il rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica di interventi relativi ad attività di carattere stagionale e ripetitivo, che non presentano variazioni di alcun genere rispetto all'autorizzazione paesaggistica già rilasciata.

I decreti legislativi tenuti a trasformare le indicazioni del Parlamento in disposizioni di legge dovranno essere emanati entro un anno dalla conversione in legge del Ddl su proposta del ministero della Cultura sentita la Conferenza unificata e previo parere dei due rami del Parlamento.

Entro 60 giorni dalla conversione in legge del Ddl, inoltre, il ministero della Cultura dovrà redigere delle linee guida che consentano in modo chiaro distinguere tra interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica, interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato e interventi soggetti al regime autorizzatorio ordinario.

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