È terminato il 5 agosto l'esame, presso le commissioni riunite Ambiente e Cultura del Senato, del disegno di legge contenente la delega al governo per la modifica del codice dei Beni culturali e del paesaggio. Dopo la pausa estiva il testo andrà in Aula per la prima approvazione, per poi passare all'altro ramo del Parlamento.
Rispetto al discusso testo iniziale (si veda l'articolo dello scorso 12 marzo), le disposizioni sono di minor impatto, soprattutto decade il tentativo di depotenziare le soprintendenze. Tentativo che si concretizzava con l'esclusione dal nulla osta paesaggistico degli interventi sottoposti a Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), nonché quelli sottoposti a Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) nei casi in cui l'eventuale aumento di volume non superi la soglia del 20% oppure «le modifiche, come asseverate dal tecnico abilitato, rispettino il carattere dell'immobile».
Decade anche la proposta di modifica diretta al Codice al fine di intervenire sul procedimento di autorizzazione paesaggistica provando a introdurre il silenzio-assenso allo scadere dei 45 giorni concessi alla soprintendenza per pronunciarsi. Il tentativo di introduzione del silenzio-assenso era esteso anche alla domanda di compatibilità paesaggistica (articolo 167 del Codice). Anche questa proposta di modifica viene cassata nel nuovo testo uscito dalle Commissioni.
Cancellata anche la proposta di trasformare da «vincolante» a «obbligatorio non vincolante» il parere del soprintendente che secondo il codice dei Beni culturali e del paesaggio (art. 152) deve essere reso in caso di aperture di strade e di cave, di posa di condotte per impianti industriali e civili e di palificazioni nell'ambito delle cosiddette bellezze individue e d'insieme elencate dall'articolo 136 del Codice Urbani.
Dunque, cosa resta nel nuovo testo? Eliminate le modifiche dirette al Codice Urbani, il disegno di legge contiene i princìpi cui il governo dovrà attenersi per modificare il Dlgs 42 del 2004. Tra questi l'introduzione del silenzio-assenso una volta scaduti i tempi di risposta della Soprintendenza. Dunque non vi è più una proposta di modifica diretta al Codice, ma sul silenzio-assenso dovrà metterci mano l'Esecutivo.
Il governo dovrà anche provvedere ad armonizzare le previsioni del Codice dei Beni culturali e del paesaggio con le norme sul procedimento amministrativo (art. 17-bis) e con quelle del Testo unico dell'Edilizia. Un altro paletto importante per l'impatto che avrà, introdotto nella delega, è quello che prevede l'esclusione dal nulla osta paesaggistico degli interventi di lieve entità definiti dall'Allegato B al Dpr 13 febbraio 2017, n. 31 e attualmente soggetti ad autorizzazione semplificata. Tali interventi dovranno competere competano esclusivamente agli enti territoriali, previa verifica di conformità con gli strumenti di pianificazione urbanistica.
Il governo sarà tenuto anche ad individuare le tipologie di intervento di prevenzione del rischio idrogeologico, idraulico e sismico, di rafforzamento della sicurezza del patrimonio culturale e di ripristino delle infrastrutture danneggiate a seguito di calamità naturali alle quali applicare una specifica disciplina procedimentale semplificata.
I decreti legislativi tenuti a trasformare le indicazioni del Parlamento in disposizioni di legge dovranno essere emanati entro un anno dalla conversione in legge del Ddl su proposta del ministero della Cultura sentita la Conferenza unificata e previo parere dei due rami del Parlamento.
Entro 60 giorni dalla conversione in legge del Ddl, inoltre, il ministero della Cultura dovrà redigere delle linee guida che consentano in modo chiaro distinguere tra interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica, interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato e interventi soggetti al regime ordinario.
Il testo approvato dalle Commissioni riunite Cultura e Ambiente del Senato
© RIPRODUZIONE RISERVATA
pubblicato il: