Progettazione, nessun obbligo Bim se il Docfap è datato 2024, ma gli elaborati di gara (lavori) vanno aggiornati

La risposta del servizi giuridico del ministero delle Infrastrutture

di Mariagrazia Barletta

L'obbligo di progettare in Bim non si applica se il Documento di fattibilità delle alternative progettuali (Docfap) è stato redatto prima dell'entrata in vigore del Correttivo (Dlgs 209 del 2024), ossia entro il 31 dicembre 2024. La regola è questa e deriva dall'articolo 225-bis del Codice degli appalti (Dlgs 36 del 2023) introdotto proprio dal Correttivo. Lo ricorda il servizio di supporto giuridico del ministero delle Infrastrutture in risposta ai dubbi di una stazione appaltante.

Gli esperti del servizio giuridico dicono anche qualcosa in più: se il Docfap è stato approvato prima dell'entrata in vigore del Dlgs 209 del 2024, quanto già progettato può mantenersi fermo per quanto attiene ai contenuti e ai livelli della progettazione, mentre per la gara di lavori troverà applicazione la disciplina sopravvenuta, incluso l'obbligo di aggiornamento degli elaborati necessari per l'espletamento della gara (capitolato speciale d'appalto e schema di contratto).

L'esonero dall'obbligo di Bim vale anche - viene spiegato dagli esperti del Mit - per le opere inserite in programmazione entro il 31 dicembre 2024, ma di importo inferiore alle soglie eurounitarie, per cui non è stato redatto il Docfap in quanto escluso espressamente dall'art. 2, comma 5, dell'Allegato I.7. Tale articolo dell'allegato I.7, infatti, afferma che la redazione del Docfap è sempre necessaria per interventi il cui importo, relativo ai lavori, sia pari o superiore alla soglia di rilevanza europea.

Vale la pena ricordare che l'uso del Bim doveva diventare obbligatorio dal 1° gennaio 2025 per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per importo a base di gara superiore a 1 milione di euro. Il Correttivo ha innalzato questa soglia a 2 milioni di euro. Per i lavori su edifici vincolati in quanto beni culturali, l'obbligo del Bim, a partire dal 1° gennaio 2025, scatta per importi superiori alla soglia comunitaria, pari a 5 milioni e 538mila euro.

Sempre sull'obbligo di Bim, il servizio giuridico ministeriale si era espresso dando risposta ad una stazione appaltante che aveva chiesto al Mit se, al fine di appaltare il completamento di un'opera rimasta incompiuta a causa della risoluzione di un precedente contratto (stipulato in esito ad una procedura bandita in vigenza del D.lgs. n. 50/2016) fosse necessario ricorrere al Building information modeling. considerando che il valore dei lavori da realizzare per il completamento dell'opera era superiore a 2 milioni di euro.

Nel caso specifico vi era la necessità di adeguare il progetto originario al nuovo Codice degli appalti per porlo a base di gara per l'affidamento di un appalto integrato. Da qui la domanda al Mit: Bisogna prevedere un progetto in Bim per il completamento? La risposta del Mit è stata affermativa, dunque, per il completamento di un'opera rimasta incompiuta scatta l'obbligo di Bim se il valore dei lavori da realizzare per ultimarla superano la soglia dei due milioni di euro.

La risposta Mit 3480 del 3 giugno 2025

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