Frazionamenti terreni con Pregeo 10, la nuova procedura telematica in vigore dal 1° luglio

La novità spiegata nel dettaglio nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate

di Mariagrazia Barletta

Al via dal 1° luglio le nuove modalità telematiche per il frazionamento dei terreni. Entrano infatti in vigore le semplificazioni per il deposito dei tipi di frazionamento presentati all'Agenzia delle entrate dai professionisti incaricati. Il deposito sarà effettuato direttamente dall'Agenzia, preliminarmente all'approvazione dei tipi, risultando così superata l'attuale modalità di deposito presso i Comuni, effettuata a cura dei professionisti incaricati.

È l'Agenzia delle Entrate (risoluzione 40/E) a spiegare nel dettaglio la novità introdotta dal Dlgs 1 del 2024 che ha aggiunto il nuovo comma 5-bis all'articolo 30 del Tu dell'edilizia.

A quali atti si applica la novità

Le nuove modalità telematiche per il frazionamento dei terreni sono limitate ai soli atti di aggiornamento presentati telematicamente. Più nel dettaglio, «con riferimento alla classificazione degli atti, operata nell'ambito della procedura Pregeo10 sulla base delle loro caratteristiche e dei loro contenuti - viene spiegato nella risoluzione -, le tipologie di atti di aggiornamento che - a decorrere dal 1° luglio 2025 - saranno oggetto di deposito telematico da parte dell'Agenzia delle entrate, sull'area dedicata del Portale per i Comuni, preliminarmente alla loro approvazione, sono i "Tipi di frazionamento" (FR), gli "Atti di aggiornamento misti" (Tipi di frazionamento e Tipi Mappali - FM) e i "Tipi Mappali con stralcio di corte" (SC), presentati per via telematica».

L'iter

Dunque, a partire dal 1° luglio 2025 i tecnici inviano telematicamente all'Agenzia delle Entrate gli atti per l'aggiornamento e, in base della dichiarazione resa dal professionista redattore dell'atto è la stessa Agenzia che provvede, preliminarmente alla sua approvazione, al deposito dell'atto sull'area dedicata del Portale per i Comuni e alla comunicazione dell'avvenuto deposito al Comune competente mediante posta elettronica certificata, la cui ricevuta di avvenuta consegna sostituisce l'attestazione di cui al comma 5 dell'articolo 30 del Dpr 380 del 2001. Eseguite le verifiche e dopo l'approvazione ultima, gli atti vengono aggiornati negli archivi catastali.

Con l'approvazione dell'atto di aggiornamento ed il conseguente aggiornamento degli archivi, al professionista incaricato è resa disponibile, unitamente agli attestati di approvazione censuaria e cartografica, anche copia della menzionata comunicazione di avvenuto deposito, inviata dall'Agenzia delle entrate via Pec al Comune competente, e della relativa ricevuta di avvenuta consegna. Tale comunicazione, con la relativa ricevuta di avvenuta consegna, è poi unita alla copia dell'atto di aggiornamento geometrico, sottoscritta con firma digitale dal direttore dell'ufficio competente dell'Agenzia delle entrate o suo delegato e restituita per via telematica.

Per attuare la novità, l'amministrazione finanziaria ha sviluppato, di concerto con il partner tecnologico, la nuova versione "10.6.5 - APAG 2.15" della procedura Pregeo 10 (disponibile a questo link), obbligatoria dal 1° luglio 2025, data di decorrenza delle nuove modalità di deposito telematico dei frazionamenti. Inoltre, sono state implementate specifiche funzionalità relative al Portale per i Comuni, dove, in un'area dedicata, sono depositati gli atti di aggiornamento geometrico recanti frazionamento catastale dei terreni, trasmessi all'Agenzia delle entrate in via telematica, con indicazioni sullo stato di perfezionamento del deposito e sull'esito dell'approvazione dell'atto.

Con l'entrata in vigore delle nuove regole di invio, si rende necessario modificare il contenuto delle attuali dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dal professionista incaricato nel modello unico informatico catastale. «In particolare - viene precisato nella risoluzione -, nella predisposizione dell'atto da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate dal 1° luglio 2025, il tecnico redattore, con la nuova versione "10.6.5 - APAG 2.15" della procedura Pregeo 10, attesta che, in coerenza con quanto dallo stesso indicato relativamente alla tipologia di atto di aggiornamento redatto8, lo stesso è oggetto di deposito presso il Comune competente ai sensi dell'articolo 30, comma 5-bis, del D.P.R. n. 380 del 2001, ovvero che ricorrono le condizioni di esonero dall'obbligo di deposito».

La risoluzione 40/E dell'Agenzia delle Entrate

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