Caldaie a combustibile fossile, l'Agenzia delle Entrate spiega a quali apparecchi si applica il divieto di incentivo

di Mariagrazia Barletta

Come è noto, la legge di Bilancio 2025 - in linea con la direttiva Ue sulle prestazioni energetica in edilizia (2024/1275) - ha abolito gli incentivi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

Quali apparecchi sono, allora, interessati dalle nuove e più restrittive disposizioni?
La risposta non è del tutto scontata e riguarda prevalentemente gli aspetti tecnici, legati al funzionamento degli apparecchi, e solo marginalmente le questioni tributarie. Così l'Agenzia delle Entrate, per dare indicazioni, ha non solo fatto riferimento alla direttiva Ue e alla conseguente comunicazione (2024/6206) che ne chiariva i contenuti, ma ha interpellato anche l'Enea e il ministero dell'Ambiente.

Il risultato del consulto è scritto ora nero su bianco in uno dei paragrafi dell'ultima circolare dell'Agenzia delle Entrate (n. 8/E 2025). Innanzitutto, il documento chiarisce che gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili esclusi dagli incentivi fiscali riguardano le caldaie a condensazione e i generatori d'aria calda a condensazione, alimentati a combustibili fossili.

L'esclusione introdotta dalla legge di Bilancio 2025 - chiarisce l'amministrazione finaniaria - lascia invece indenni i microcogeneratori, anche se alimentati da combustibili fossili, e i generatori a biomassa.

Un ragionamento a parte viene fatto per le pompe di calore ad assorbimento a gas. Per queste nulla dice la Comunicazione 2024/6206 della Commissione sull'eliminazione graduale degli incentivi finanziari alle caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. Però, la stessa Comunicazione dà una definizione di caldaia, descritta come «il complesso bruciatore-focolare concepito in modo da permettere di trasferire a dei fluidi il calore prodotto dalla combustione».

A partire da questa definizione, l'Agenzia delle Entrate deduce che l'esclusione dai benefici fiscali «non può riguardare la pompa di calore ad assorbimento a gas, il cui bruciatore assolve a una diversa funzione (rispetto a quella descritta nella definizione Ue di caldaia, ndr), considerato, altresì, l'elevato grado di rinnovabilità dell'energia fornita per la copertura degli usi finali».

Infine, secondo le Entrate, i sistemi ibridi costituiti da una pompa di calore integrata con una caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, possono continuare a beneficiare degli incentivi.

Dal punto di vista fiscale, le spese non più ammesse a detrazione sono quelle sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. Dunque, fino al 31 dicembre 2024, sono ammesse alle agevolazioni le spese sostenute per la sostituzione di caldaie a combustibile fossile anche se gli interventi di sostituzione sono realizzati o completati dal 1° gennaio 2025.

La sostituzione delle caldaie uniche a combustibile fossile, dunque, non può più beneficiare dell'ecobonus, del bonus ristrutturazioni e nemmeno del superbonus. Riguardo a quest'ultimo, l'Agenzia delle Entrate precisa che, «qualora, prima del 1° gennaio 2025, risulti presentata, per gli interventi ammessi, la Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) o l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo in caso di interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, l'intervento di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, anche se realizzato nel 2025, continua a rilevare ai fini del miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari oggetto di intervento oppure, qualora non sia possibile, del conseguimento della classe energetica più alta, anche nei casi in cui sia l'unico intervento "trainante"».

Per orientarsi, sono molto utili anche le indicazioni della Comunicazione Ue, la quale definisce le caldaie alimentate a combustibili fossili come quelle che bruciano combustibili fossili, ossia fonti energetiche non rinnovabili a base di carbonio, quali combustibili solidi, gas naturale e petrolio.

Per caldaia unica va intesa quella non combinata con un altro generatore di calore che utilizza energia da fonti rinnovabili e che produce una quota considerevole dell'energia totale in uscita dal sistema combinato.

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