Patente a crediti, l'Istituto nazionale del lavoro spiega per quali prestazioni non vige l'obbligo

di Mariagrazia Barletta

L'Istituto nazionale del lavoro ha aggiornato le Faq sulla patente a crediti e nella risposta numero 32 ha chiarito per quali prestazioni intellettuali non vige l'obbligo per i professionisti di "abilitarsi".

Alcuni dubbi su alcune prestazioni professionali tra cui le indagini in cantiere e le prove sui materiali, erano stati sollevati dall'Oice, l'associazione delle organizzazioni di ingegneria e di architettura. 

l'Inl afferma che le attività di direttore dei lavori, di direttore operativo del lavori, di coordinatore della sicurezza di fase di esecuzione non rientrano nell'obbligo della patente a crediti, in quanto rientrano nelle prestazioni di natura intellettuale. Lo stesso vale per le analisi energetiche, quelle acustiche e igrotermiche, per i rilievi architettonici, strutturali e topografici ed anche per i tracciamenti in cantiere.

Esclusione che vale anche per le attività di monitoraggio ambientale e geotecnico con installazione di assestimetri a piastra, inclinometri, etc.. Fuori dall'obbligo anche le prove di laboratorio e le attività del collaudatore in corso d'opera (verifica e controlli strumentali e manuali in cantiere.

Tutte queste attività - precisa l'Inl - sono da considerare come "prestazioni di natura intellettuale" in quanto «costituenti ideazione di soluzioni o elaborazione di pareri, prevalenti nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all'organizzazione di mezzi e risorse», come affermato dal Consiglio di Stato (V Sezione, pronuncia del 28 luglio 2020 n. 4806).

Va ricordato che la patente a crediti rilasciata dall'Inl, in vigore dal 1° ottobre 2024 per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, è stata regolata dal Dl Pnrr (decreto 19 del 2024), Con la conversione in legge del Dl, il Parlamento aveva poi introdotto l'esclusione dall'obbligo per chi effettua prestazioni di natura intellettuale. In seguito, sulla Gazzetta ufficiale del 20 settembre 2024 è stato pubblicato il decreto del ministero del Lavoro (n. 132 del 2024) che stabilisce le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri.

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